La riforma dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) prevista dal Decreto Legislativo 219/2023 di attuazione della delega fiscale, sono entrate in vigore dal 18 gennaio 2024 una serie di novità che riguardano anche le cartelle esattoriali.
Nello specifico, viene fatta distinzione tra autotutela obbligatoria e facoltativa. Nel primo caso, l’Amministrazione finanziaria deve annullare l’atto impositivo in una serie specifica di casi e senza bisogno che il contribuente ne faccia richiesta.
Cartella annulla d’ufficio: ecco quando
L’annullamento della cartella (o altro atto impositivo) è obbligatorio nei seguenti casi di illegittimità:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
In queste fattispecie, il Fisco annulla in tutto o in parte gli atti di imposizione oppure rinuncia all’imposizione senza bisogno di istanza da parte del contribuente, anche in caso di pendenza di giudizio o di atti definitivi.
Fanno eccezione gli atti per cui sia già intervenuta sentenza favorevole passata in giudicato e quelli definitivi dopo tre mesi senza impugnazione.
Cartelle e avvisi per controlli automatizzati
La riforma fiscale ha previsto anche una pausa in calendario nei mesi di agosto e dicembre per l’invio degli avvisi che precedono l’emissione delle cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli sulle dichiarazioni rese dai contribuenti.
C’è però un’importante distinguo da fare, messo in evidenza anche da una recente sentenza della Cassazione, secondo cui le comunicazione di irregolarità che precedono la cartella non sono obbligatorie se emergono da imposte non versate ed emesse a seguito di controlli automatizzati.
Pur volendo la riforma fiscale andare in direzione di una maggiore tutela del contribuente e del potenziamento del diritto al contraddittorio, restano applicabili gli atti di recupero immediato a seguito di verifiche automatizzate, come ad esempio un’imposta dovuta e non versata (dello stesso avviso una ulteriore sentenza di Cassazione relativa al recupero di imposte di registro per accertamento di bonus prima casa non spettanti).