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Abrogazione ACE: salve le deduzioni pregresse

di Anna Fabi

7 Febbraio 2024 11:49

Capitalizzazione imprese, ACE eliminata dal 1° gennaio 2024 ma salve le deduzioni pregresse non ancora utilizzate: le istruzioni del Fisco.

Fra le novità di riforma IRPEF c’è n’è anche una che riguarda le imprese: l’abrogazione dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), incentivo finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra società che si finanziano con debito o con capitale proprio.

Tra i vari capitoli, la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024 illustra anche gli effetti dello stop alla deduzione fiscale, previsto dall’articolo 5 del dlgs 216/2023. Vediamoli.

Abolizione ACE: cosa cambia

Si tratta di una misura introdotta nel 2011 per incentivare la capitalizzazione delle imprese, a più riprese modificata ed ora eliminata in considerazione degli scarsi effetti prodotti a fronte di un elevato costo per lo Stato.

L’ACE consisteva nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Se l’importo del rendimento nozionale superava il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza poteva essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

La sua abolizione comporta l’impossibilità di dedurre dal reddito il rendimento della capitalizzazione.

Quando scatta l’abrogazione

L’abolizione ACE diventa effettiva a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Significa che lo stop alla deduzione riguarda le operazioni a partire dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi fino a esaurimento dei relativi effetti.

Di conseguenza, sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile, le quali potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.