La copia informatica della cartella di pagamento notificata al contribuente via PEC non necessita di firma digitale ed è sufficiente allegare come copia dell’atto originario un semplice file in formato PDF.
Lo sottolinea la Cassazione, che con la sentenza n. 28852 del 18 ottobre scorso ha respinto il ricorso presentato da un contribuente giudicando valida la cartella di pagamento inoltrata via PEC dall’Agente delle Entrate-Riscossione:
nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’Agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
=> Cartella esattoriale: notifica valida da qualunque PEC
Secondo la Corte, infatti, la notifica della cartella esattoriale può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento informatico duplicato dell’atto originario, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo.
In quest’ultimo caso si tratta di un file in formato PDF (portable document format).