Dal 2024, chi sostituisce gli infissi non può più richiedere la detrazione del 75% per eliminazione di barriere architettoniche.
Con l’entrata in vigore del Decreto Superbonus (decreto legislativo n. 212/2023), cambia l’agevolazione fiscale per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
La legge di conversione del decreto, la cui approvazione è prevista entro febbraio, non prevede novità su questo fronte. Vediamo dunque in sintesi le novità.
Bonus Barriere 2024: interventi ammessi ed esclusi
L’articolo 3 del nuovo decreto ha riscritto i termini e e delimitato le condizioni di accesso al bonus edilizio, istituito in origine con l’articolo 119-ter del decreto legislativo n. 34/2020, ampiamente utilizzato negli scorsi anni per una serie di interventi ad ampio raggio.
Nel 2024, in sostanza, la detrazione IRPEF al 75% fruibile in dichiarazione dei redditi rimane applicabile soltanto per i lavori che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (mobilità orizzontale).
Di contro, spariscono dal perimetro applicativo del Bonus Barriere 2024 tutti gli interventi legati alla mobilità verticale (come la sostituzione di infissi o il rifacimento de bagni). Sono esclusi anche gli interventi di automazione di impianti in edifici e unità immobiliari.
Detrazione al 75%: i nuovi requisiti 2024
Per accedere al bonus per eliminazione di barriere architettoniche, quest’anno c’è anche l’obbligo di effettuare il relativo pagamento con bonifico parlante e di farsi rilasciare l’asseverazione da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di cui al decreto n. 236/1989.
Fruizione del bonus: quando resta la cessione del credito
Tranne pochi casi limitati, sparisce anche la fruizione del Bonus Barriere tramite cessione del credito e sconto in fattura, rimanendo soltanto la possibilità di portare la spesa in detrazione decennale nella Dichiarazione dei Redditi.
Cessione e sconto per le spese dal 1° gennaio 2024 resta applicabili solo:
- per lavori su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa,
- per le persone fisiche con reddito fino a 15mila euro o dove sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata, in edifici unifamiliari o plurifamiliari che risultano prima casa.
Per le spese fino al 31 dicembre 2023 si possono ancora applicare se:
- risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo dove necessaria;
- erano già iniziati lavori che non richiedevano titolo abilitativo o era stato stipulato un accordo vincolante con acconto versato.
Massimali di spesa
Rimangono invece invariati i tetti di spesa e gli importi massimi detraibili:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da due a otto unità;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità in edifici composti da più di otto unità immobiliari.