L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito all’imposta di donazione relativa a una somma di denaro depositata su un conto corrente, effettuata da un donatore estero a favore di un beneficiario italiano.
La risposta n. 7/2024 fa riferimento al principio di territorialità dell’imposta, stabilito dall’articolo 2 del TUS.
In base al dettato normativo, l’imposta di donazione si applica a tutti i beni o diritti trasferiti (anche se esistenti all’estero) purché il donante sia residente in Italia.
Se quest’ultimo è residente all’estero, invece, l’imposta deve riguardare solo i beni e diritti esistenti sul territorio italiano.
L’atto di donazione effettuato da parte di un donante estero deve essere assoggettato a tassazione in Italia solo se il bene oggetto di donazione (anche nel caso di denaro) può essere considerato esistente nel territorio dello Stato.
Il caso preso in esame riguardava un cittadino italiano destinatario di un bonifico da parte della zia, cittadina svizzera, utilizzato poi per l’acquisto di un immobile.
In riferimento alla situazione analizzata, il denaro donato non può essere considerato come un bene esistente nel territorio nazionale:
nella fattispecie, il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero.
Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.