Dal 2024, chi decide di versare le tasse non deve più indicare l’opzione in dichiarazione dei redditi, e l’ultimo versamento slitta al 16 dicembre. Ci sono poi una serie di novità che riguardano le dichiarazioni Iva, che amplia la possibilità di accorpare i versamenti. Vediamo in sintesi le novità contenute nel decreto sulle semplificazioni fiscali.
Tasse pagate ogni mese: cosa cambia dal 2024
Il Dlgs 1/2024 attuativo delle semplificazioni tributarie nell’ambito della legge delega di Riforma fiscale è intervenuto sull’articolo 20 del dlgs 241/1997.
Il contribuente chiamato a saldare un significativo importo è ora agevolato con una procedura più snella e con tempistiche di versamento più favorevoli, con una serie di novità che riguardano anche le liquidazioni IVA (LiPE).
Resta la possibilità di scelta fra il pagamento delle imposte con saldo e acconto e il versamento rateale ma, in questo secondo caso, il contribuente non deve più indicare la scelta in dichiarazione dei redditi. Può quindi procedere attraverso quello che tecnicamente si chiama comportamento concludente.
Il contribuente non deve più indicare in dichiarazione dei redditi l’intenzione di pagare le tasse a rate, mentre la scadenza ultima in caso di rateazione slitta al 16 dicembre.
LiPE IVA e ritenute
Sulle liquidazioni periodiche IVA le novità sono contenute nell’articolo 9 del dlgs, che aumenta a 100 euro (dagli attuali 25,82 euro) il limite entro il quale il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. La stessa regole viene prevista per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
In entrambi i casi, però, viene introdotto il termine per il versamento il 16 dicembre. In pratica, se l’imposta dovuta è inferiore a 100 euro si può versare accorpandola a quella del periodo successivo ma comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Rappresenta un’eccezione solo il versamento delle ritenute di dicembre, il cui termine è il 16 gennaio successivo.
La norma si applica a partire dalle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
Infine, in un’ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono slittano al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno (dalle attuali scadenze del 30 giugno e 20 dicembre).