L’accertamento fiscale sull’impresa familiare riguarda solo il titolare e non gli altri familiari collaboratori. Di conseguenza è l’imprenditore a rispondere dei redditi non dichiarati: lo chiarisce la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia (sentenza n. 8959/2023).
Vediamo come prevede nello specifico.
Impresa familiare: accertamento fiscale in capo al titolare
La legge prevede che il 49% del reddito dell’impresa spetti ai familiari soci lavoratori proporzionalmente alla propria quota, ma solo in relazione ai redditi dichiarati e non a quelli accertati dall’Amministrazione finanziaria. I riferimenti normativi sono due:
- l’articolo 5, comma 4 del Testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale il 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
- l’articolo 230-bis codice civile, secondo cui l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva.
Di conseguenza, secondo la sentenza, il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, che è anche l’unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell‘articolo 13 Dpr n. 600/1973.
Collaboratori familiari esenti da verifiche fiscali
La posizione degli altri familiari, che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni.
Vanno in questo senso anche diverse sentenze di Cassazione (ad esempio, la n.34222/2019 e la n. 8582/2023), secondo cui le verifiche fiscali sul reddito dell’impresa familiare riguardano solo il titolare.
Gli eventuali maggiori redditi accertati non possono essere imputati ai familiari collaboratori dell’imprenditore, sebbene risultino titolari del diritto di partecipazione agli utili.
Secondo la nuova sentenza della corte tributaria, il reddito percepito dal titolare costituisce un reddito d’impresa mentre le quote spettanti ai collaboratori non contitolari dell’impresa:
costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore.