Giro di vite procedurale sulle compensazioni dei crediti INPS e INAIL per lavoratori autonomi e liberi professionisti: da luglio potranno essere effettuate solo attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (non più tramite home banking) e solo dopo dieci giorni dal momento in cui vengono dichiarati.
La novità è inserita nella Manovra 2024, che prevede nuove regole anche per le imprese. Vediamo tutto.
Compensazioni fiscali con nuove regole
Il riferimento normativo per le nuove disposizioni in materia di compensazioni tra debiti fiscali e crediti previdenziali è dato dai commi 95 e seguenti della legge 213/2023 (la Legge di Bilancio 2024). Prevedono regole differenziate per le seguenti tre fattispecie di contribuenti:
- datori di lavoro non agricoli,
- datori di lavoro agricoli,
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata.
=> Compensazioni F24 nel mirino del Fisco
Sempre tramite servizi online del Fisco
Il comma 95 della Manovra 2024 modifica l’articolo 11, comma 2, del decreto legge 66/2014.
- Questa norma prevede ad oggi l’obbligo di utilizzare i servizi del Fisco solo nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia pari a zero. Se invece il saldo prevede un importo positivo, si possono utilizzare anche intermediari convenzionati con l’Agenzia delle entrate.
- Dal primo luglio 2024, invece, sarà in ogni caso obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’AdE. Quindi, anche se il saldo è diverso da zero, non si potranno più pagare gli F24 attraverso i servizi di homebanking delle banche convenzionate.
In ogni caso, non possono utilizzare le compensazioni i contribuenti con debiti non pagati oltre 100mila euro (con iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione).
Tempistiche diverse per autonomi e imprese
Il comma 97 prevede poi le regole e le tempistiche per i diversi soggetti.
- Gli autonomi artigiani e commercianti e i liberi professionisti in gestione separata possono compensare le tasse con i crediti INPS e INAIL solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Sono invece vietate le compensazioni per aziende committenti in relazione ai compensi assoggettati a contribuzione in gestione separata INPS.
- Per i datori di lavoro non agricoli l’operazione è possibile a partire dal 15esimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione dei dati per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15esimo giorno successivo alla sua presentazione se tardiva, o ancora dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
- I datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola eseguono le compensazioni a decorrere dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
In tutti i casi, la compensazione del credito (certo, liquido ed esigibile) di qualsiasi importo maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che sia registrato negli archivi dell’Istituto .