La congruità delle costi per interventi effettuati con Superbonus deve fare riferimento ai prezzari in vigore al momento del sostenimento della spesa.
Lo ha sottolineato nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un’istanza di interpello inoltrata da un condominio riguardo ad interventi trainati di sostituzione di persiane e infissi.
L’asseverazione sul prezzo congruo tramite attestazione non deve essere effettuata al momento del SAL o a fine lavori: la verifica della congruità delle spese deve essere effettuata al momento del sostenimento delle stesse.
Dunque, il listino prezzi a cui riferirsi non è quello più aggiornato bensì quello che era disponibile o in vigore al momento dell’appalto (articolo 119 comma 13-bis, Dl n. 34/2020).
Questo, anche se l’intervento non è ancora concluso e nel frattempo è intervenuto un aggiornamento del prezzario.
Come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Secondo le Entrate (interpello n. 1/2024), dunque, il tecnico incaricato deve basarsi solo sul prezzario in vigore nel momento in cui è stata sostenuta la spesa, anche se successivamente è intervenuto un aggiornamento dei prezzi.