Obbligo di contraddittorio prima dell’invio di atti impositivi, più chiarezza nella loro predisposizione, annullabilità, niente accertamenti basati su documenti ultra-decennali o per uno stesso tributo in corso d’anno, procedimento proporzionati al reato, nuovo Garante del contribuente: sono le novità dimaggior rilievo contenute nel decreto legislativo 219/2023 di modifica allo Statuto del Contribuente.
Il provvedimento attuativo della Riforma Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio, entra in vigore il 18 gennaio 2024. Vediamone le novità fondamentali.
Riforma Statuto del Contribuente
A livello di impostazione, viene precisato che i riferimenti generali per le norme contenute nello Statuto del Contribuente sono rappresentati da Costituzione, principi dell’ordinamento dell’Unione europea, e Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Gli enti locali, per quanto riguarda i tributi di loro competenza, non possono prevedere garanzie inferiori a quelle statali in materia di principi del contraddittorio, accesso alla documentazione amministrativa tributaria, tutela dell’affidamento, divieto del bis in idem, principio di proporzionalità e dell’autotutela. Possono, invece, introdurre condizioni più favorevoli al contribuente.
Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi ed ai tempi in esse considerati, e le presunzioni legali non possono essere applicate retroattivamente.
Contraddittorio, nuova procedura e deroghe
In base alle novità di legge, dal 2024, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo: sono esclusi controlli automatizzati, e anche casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Per consentire il contraddittorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, e assegna un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali contro-deduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Se la scadenza dei 60 giorni è successiva al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, oppure se è antecedente ma mancano meno di 120 giorni al termine di decadenza, si sposta quest’ultimo. Che viene posticipato al 120esimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
Fino alla decadenza, il Fisco può inviare le comunicazioni necessarie per il contraddittorio, eventualmente facendo slittare il termine di decadenza come sopra decritto. L’atto che viene adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.
NB: il termine dei 60 giorni non vale per i controlli doganali, come precisato la circolare n. 2 del 17 gennaio 2024.
Il confronto preventivo obbligatorio, inoltre, non è previsto per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione, di controllo formale delle dichiarazioni e di fondato pericolo per la riscossione.
Obblighi informativi del Fisco
Il decreto attuativo di riforma dello Statuto del Contribuente introduce una serie di nuovi obblighi informativi: ad esempio, se nelle motivazioni si fa riferimento ad altro atto non ancora a conoscenza dell’interessato, questo va allegato, oppure bisogna riprodurne il contenuto essenziale.
Gli atti della riscossione devono contenere una serie di elementi relativi agli interessi: tipologia, norma tributaria di riferimento, criterio di determinazione, imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, data di decorrenza, tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
In materia di validità degli atti, c’è invece una misura di maggior flessibilità sull’iscrizione a ruolo: resta annullabile, ma non è più automaticamente nulla, se non è stata preceduta dall’invito al contribuente a fornire indicazioni o a produrre documenti entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a 30 giorni.
Annullabilità degli atti impositivi
In generale, gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme su competenza, procedimento, partecipazione del contribuente e validità degli atti.
Attenzione: la mancata o erronea indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato, o delle indicazioni per ottenere un riesame o presentare ricorso, non costituiscono vizio di annullabilità ma di mera irregolarità.
Nullità degli atti per vizio
Gli atti sono invece nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al 3 gennaio 2024.
I vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
Nullità della notifica: cosa cambia
La notificazione può a sua volta essere nulla se priva dei suoi elementi essenziali, oppure effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.
Fuori dai casi appena esposti, la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.
Il Fisco può anche procedere all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di errore di persona, di calcolo o sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente.
Utilizzabilità di elementi probatori
Giro di vite anche sull’utilizzabilità di elementi probatori. In sede di istruttoria, non sono più utilizzabili gli elementi di prova acquisiti oltre il termine di permanenza di 30 giorni (prorogabile di altri 30, in casi di particolare complessità).
In generale, dopo 10 anni (il periodo in cui c’è l’obbligo di conservazione di atti e documenti, comprese le scritture contabili) l’Amministrazione finanziaria non può utilizzare documenti per fondare pretese tributarie.
Altra novità: ad esclusione di una serie di eccezioni previste dalla legge, il Fisco potrà da ora in poi esercitare l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.
Interpello a pagamento
Gli interpelli diventano a pagamento e non si possono presentare se prima non è stata fatta una “consultazione semplificata” degli atti presenti nelle banche dati pubbliche.
Si tratta di un nuovo istituto, gratuito, che consente al contribuente di interrogare una banca dati che contiene i documenti di prassi, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
Solo se in seguito a questo adempimento arriva l’indicazione di presentare interpello, si può procedere in questo senso. In altri termini, l’utilizzazione della consultazione semplificata è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.
La misura e le modalità di pagamento saranno individuate con decreto del ministro dell’Economia in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Il Garante nazionale del contribuente
Infine, viene istituita la figura del Garante nazionale del contribuente: a fronte di una richiesta del contribuente stesso, questo organo potrà svolgere una serie di azioni che migliorino servizi e procedimenti, assicurando il rispetto di obblighi informativi e di rimborsi e producendo una relazione semestrae al Parlamento sui rapporti tra Fisco e contribuente.
Il Garante è nominato dal Ministero dell’Economia, selezionato tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai in servizio o a riposo, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati in pensione.
L’incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.