La congruità delle spese ammesse al Superbonus fa riferimento ai prezzari vigenti nel momento in cui sono pagati gli interventi edilizi anche se, successivamente, la Regione aggiornato i listini: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo a specifico interpello.
Un secondo chiarimento riguarda invece il bonus maggiorato per immobili di proprietà delle Onlus. Vediamo in dettaglio.
Superbonus: prezzari per la congruità
L’interpello 1/2024 spiega che i prezzari da prendere a riferimento nell’asseverazione rilasciata (ai sensi del comma 13, articolo 119 dl 34/2020) dai tecnici abilitati sul rispetto dei requisiti «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati», sono quelli vigenti al momento del pagamento.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento (SAL) sulla base dei prezzari definiti come da decreti ministeriali ma la valutazione deve riferirsi al momento dell’esecuzione degli interventi e del relativo pagamento.
Per i lavori privi di un listino specifico al momento del contratto di appalto, infatti, l’Agenzia delle Entrate specifica che la verifica della congruità deve «essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data». Anche utilizzando prezzari alternativi in mancanza di quelli specifici.
Ai fini dell’asseverazione d congruità, questo criterio resta fermo anche se in un momento successivo la Regione aggiorna i prezzati includendo la voce mancante al momento dei lavori.
Come chiarito nelle circolari 24/2020 e 30/2020:
- per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali) in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento;
- in caso di sconto in fattura (ipotesi peraltro non più prevista per i nuovi lavori), occorre invece fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitori.
Superbonus ONLUS: requisiti per la maggiorazione
Un secondo interpello (2/2024) in materie di Superbonus ha invece fornito una precisazione che riguarda esclusivamente le ONLUS, e ancor più nel dettaglio il caso delle «attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali».
In base al chiarimento fiscale, si conferma che gli interventi di risparmio energetico realizzati da ONLUS per attività di assistenza sociale e socio-sanitaria possono utilizzare modalità di calcolo più favorevoli se l’immobile è di proprietà o in usufrutto gratuito, mentre in questo specifico caso è esclusa l’ipotesi della locazione o della concessione comunale.
In base al comma 10-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, nel caso del Terzo Settore si possono l’agevolazione è maggiorata se sono presenti i seguenti determinati requisiti:
- se membri del CdA non percepiscono compensi o indennità,
- se gli interventi riguardano edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4,
- se gli immobili sono posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito anteriore al 1° giugno 2021.
Non sono invece ammessi alla maggiorazione gli immobili in locazione oppure quelli utilizzati in virtù di una concessione comunale, per i quali di conseguenza il beneficio fiscale si applica con le regole ordinarie.