Il Fisco ha fornito chiarimenti in merito a eventuali errori nella compilazione del bonifico relativo alle spese di riqualificazione energetica, precisando che l’obbligo non è previsto per gli interventi realizzati nell’ambito dell’attività d’impresa e in quali casi non si rischia di perdere le detrazioni previste.
Per ottenere la detrazione, infatti, è necessario effettuare un bonifico bancario o postale, affinché le banche o Poste Italiane possano operare sui pagamenti una ritenuta d’acconto a carico di chi beneficia del pagamento.
Nei bonifici devono risultare la causale del versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale viene
Nel caso in cui a causa di un errore materiale venga riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, precisamente “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”, l’agevolazione viene comunque riconosciuta e non sono richiesti ulteriori adempimenti al contribuente.
In casi come questi, quindi, viene mantenuta la detrazione del 65% delle spese sostenute in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti.