Il ravvedimento speciale previsto dalle misure di tregua fiscale inserite nella Manovra 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022) può essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni per indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, ma come si individua il perimetro temporale in cui ricadono ai fini del rispetto delle condizioni di legge?
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate, nella nuova risoluzione n. 67/E del 6 dicembre 2023, con quale si forniscono risposte puntuali ai dubbi in merito alla possibile sanatoria per le indebite compensazioni. E si chiarisce anche il momento in cui si realizza la violazione.
Indebite compensazioni ammesse a ravvedimento speciale
Il punto di partenza del ragionamento del Fisco alla base della sua risposta è la norma di interpretazione autentica costituita dall’articolo 21 del Dl n. 34/2023. In base alla quale, sono sanabili tutte le violazioni per le quali è applicabile il ravvedimento ordinario commesse fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Per le compensazioni di crediti non spettanti o inesistenti si può dunque regolarizzare la propria posizione pagando un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni (con dilazione in otto rate di pari importo), se ricadenti nel periodo indicato, a condizione che la compensazione sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, con dichiarazione per tale anno validamente presentata (tranne nei casi di esonero per legge).
Restano escluse soltanto quelle con dichiarazione omessa oppure relative a imposte non periodiche (es.: imposta di registro o di successione). Questo, dal momento che «restano esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento».
Quando si configura il reato sanabile
Ebbene, nei casi di indebito utilizzo di un credito d’imposta, per capire se una determinata violazione è ammissibile alla regolarizzazione con sanzioni ridotte, bisogna individuare il momento esatto in cui si colloca la violazione commessa.
Per l’Agenzia delle Entrate, quello che rileva è il momento della compensazione e non quello in cui è stato esposto nella dichiarazione annuale.
Restano pertanto escluse le violazioni per crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.