Anche le le sedute dal podologo, dal logopedista o dal terapista possono rientrare tra le detrazioni per spese mediche inserite nel Modello 730, in quanto rientranti tra le professioni sanitarie riabilitative.
Lo sottolinea il Fisco, citando il testo del decreto del Ministero della Sanità datato 29 marzo 2001 che contiene l’elenco dettagliato di quelle ammissibili in questo ambito.
Nello specifico, si tratta delle prestazioni rese dai seguenti professionisti:
- podologo;
- fisioterapista;
- logopedista;
- ortottista – assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale.
Per poter ottenere la detrazione del 19% IRPEF per queste particolari spese mediche nel 730, tuttavia, è necessario che il professionista sanitario rilasci un documento di certificazione del corrispettivo (fattura), che riporti sia il nome della figura professionale che ha reso la prestazione sia la descrizione della prestazione sanitaria stessa.
È sempre il Fisco a ricordare che, per ottenere la detrazione, è fondamentale saldare la prestazione con modalità di pagamento tracciabili, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Se la prestazione è resa nell’ambito del SSN può essere documentata anche attraverso il ticket pagato. Se la fattura è però rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, è necessaria un’attestazione che indichi che la prestazione è stata resa da personale medico o paramedico o sotto il controllo (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).
In senso più ampio, sono detraibili al 19% anche le seguenti spese di assistenza specifica, indicandole nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente (franchigia) di 129,11 euro.
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera)
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
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Quando risulta difficile inquadrare una spesa in una delle categorie elencate, bisogna far riferimento ai provvedimenti, del ministero della Salute, che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, protesi e prestazioni specialistiche ammesse alla detrazione.