CIN affitti brevi: Ministero Turismo chiarisce obblighi e sanzioni

di Redazione

14 Agosto 2024 19:23

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CIN per immobili turistici e affitti brevi: scadenze e regole sulla Banca Dati delle Strutture Ricettive e sul codice da esporre fuori e negli annunci.

L’obbligo di CINCodice Identificativo Nazionale – per tutte le locazioni turistiche e con contratto di affitto breve previsto dalla Legge 191/2023 di conversione del Decreto Anticipi (DL 145/2023) non è ancora pienamente operativo e nel frattempo il ministero del Turismo ha pubblicato FAQ e chiarimenti al riguardo, con tutte le indicazioni e il cronoprogramma delle prossime scadenze.

Vediamo dunque quando scattano i nuovi obblighi caso per caso e come mettersi in regola.

Banca Dati Nazionale, CIN e fase sperimentale

La piena operatività della nuova procedura per gli affitti brevi e turistici è prevista entro il 1° settembre 2024 ma le sanzioni per le strutture ricettive che non avranno provveduto a dotarsi di CIN (Codice Identificativo Unico) scatteranno soltanto in seguito: 60 giorni dopo per chi ottiene il CIN la prima volta, 120 giorni dopo per chi ha già il CIR.

Da settembre la nuova infrastruttura entrerà dunque a regime a livello nazionale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso sull’entrata in funzione della BDSR sull’intero territorio nazionale. A quel punto, ci sarà una seconda fase transitoria prima che le disposizioni sulle sanzioni diventino operative. Chi non si metterà in regola richiedendo il CIN rischierà infatti pesanti sanzioni a partire da quel momento.

La mancata osservanza delle regole sull’obbligo del CIN comporta infatti una multa da 500 a 5mila euro, che viene raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

Nel frattempo prosegue la fase sperimentale, con il numero di Regioni già allineate alla nuova BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) in costante crescita: a fine luglio il Molise si è aggiunto ad Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto, a inizio agosto è partita anche la Provincia di Bolzano.

Significa che gli alloggi ubicati in queste Regioni possono già richiedere il CIN da esporre obbligatoriamente all’esterno della struttura e da indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Scadenze CIN per gli alloggi con doppio binario

La BDSR è fondamentale perché è attraverso il relativo portale che i titolari delle case vacanza richiedono il codice CIN accedendo alla propria area riservata.

L’obbligo riguarda tutte le strutture turistico-ricettive, sia alberghiere sia extralberghiere, le case vacanza e gli affitti brevi.

L’utente dovrebbe già trovare nella banca dati i riferimenti sulla propria struttura se in precedenza segnalata a livello regionale. In caso contrario può inserirli. All’immobile turistico viene abbinato un CIN da esporre e pubblicare negli annunci.

Per non incorrere nel rischio di multe, bisogna necessariamente richiederlo almeno entro fine ottobre, ossia 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sulla BDSR prevista il primo settembre.

Anche le strutture che hanno già un CIN regionale devono adeguarsi, ma per questi immobili c’è più tempo, come chiariscono le FAQ ministeriali:

Se hai già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.

Assegnazione CIN: la nota del Ministero del Turismo

Secondo una nota pubblicata sul sito del Ministero:

la procedura telematica di assegnazione del CIN non è ancora entrata in esercizio […] Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale […] gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza.

CIN per affitti brevi: come funziona

La nuova procedura prevede, a pena di pesanti multe, la richiesta al Ministero del Turismo di un codice univoco che serve a identificare e tracciare le transazioni legate ad affitti brevi, essenzialmente di natura turistica. Il CIN mira a contrastare le forme irregolari di ospitalità e a garantire la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato.

Il CIN viene assegnato a tutti gli affitti turistici: locazioni brevi, strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Chi non lo richiede e non so espone (negli annunci e nell’immobile locato con affitto breve) è passibile di sanzioni amministrative.

Lo stesso codice, una volta ottenuto il rilascio, va infatti esposto anche all’esterno dello stabile.

Come ottenere il CIN

Ad assegnare il CIN è il Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata su richiesta del locatore, in relazione ad immobili destinati ad attività turistico-ricettiva e agli affitti brevi. Ricordiamo che vengono considerati “affitti brevi” le locazioni per periodi fino a 30 giorni.

A tal fine, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare. Gli attuali CIR regionali dovranno essere convertiti in CIN nazionali.

=> Locazioni turistiche e affitti brevi: come e quando chiedere il CIN

Requisiti degli immobili per il rilascio del CIN

Per quanto riguarda i requisiti degli immobili da affittare ai turisti per brevi soggiorni, in base al testo di legge devono essere rispettate una serie di disposizioni e adottati specifici dispositivi, come ad esempio quelli per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio (funzionanti).

All’interno dei locali, inoltre, devono anche essere presenti estintori portatili a norma di legge.

Sanzioni per inadempienti

Il parametro della multa inflitta è di norma la dimensione dell’immobile o della struttura affittata.

  • I locatori privi di CIN sono punibili con sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro.
  • È punibile con sanzioni da 500 a 5.000 euro la mancata esposizione del CIN da parte dei soggetti obbligati.
  • Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6mila euro.
  • Per chi affitta casa ai turisti per più di 4 immobili senza prima aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, la sanzione va da 2mila a 10mila euro.

Controlli a tappeto

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno il compito di effettuare analisi di rischio fiscale, per individuare i soggetti che affittano casa con contratti brevi da inserire nelle liste di coloro i quali saranno sottoposti a controlli incrociati sulla corretta esposizione del CIN.