Per i cessionari di bonus edilizi che hanno acquistato crediti tramite sconto in fatturea o cessione ma poi non hanno potuto utilizzarli per motivi diversi dal decorso dei termini di legge, è prevista la comunicazione di tale circostanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando la Piattaforma di Cessione Crediti.
Lo prevede l’articolo 25 del Decreto Legge 104/2023, che istituisce il nuovo adempimento a partire dal 1° dicembre 2023, con decorrenza pari a 30 giorni dall’evento. Le istruzioni operative sono state ora pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Vediamole in dettaglio.
Comunicazione crediti edilizi inutilizzabili dal 1° dicembre
Per ottemperare al nuovo obbligo di comunicazione al Fisco dei bonus edilizi non utilizzabili, i cessionari avranno a disposizione, a partire dal 1° dicembre, una nuova funzionalità attivata nella Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Cosa si intende per bonus inutilizzabili? Si tratta di quei crediti edilizi per i quali non sussistono i presupposti costitutivi per il loro utilizzo.
L’adempimento è in capo all’ultimo cessionario, in caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, per comunicare che i crediti edilizi non sono utilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini.
Tutte le istruzioni sono contenute nell’apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, firmato il 23 novembre 2023 e contenente le modalità di invio della comunicazione.
La comunicazione va trasmessa entro 30 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’evento che ha determinato la mancata fruizione.
Come comunicare al Fisco i crediti edilizi non utilizzabili
Il servizio web di trasmissione delle informazioni, inserito come funzionalità nella Piattaforma Cessione Crediti, prevede l’indicazione delle rate dei crediti inutilizzabili:
- per i crediti tracciabili, bisogna indicare il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate;
- per i crediti non tracciabili, bisogna indicare i dati della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.
In tutti i casi, va indicata anche la data in cui il cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Se il cessionario dispone di credito sufficiente, la comunicazione ha efficacia immediata e i crediti non risulteranno più nella sua disponibilità.
I crediti sottoposti a sequestro (misura cautelare) non devono essere comunicati perché l’Agenzia è già in possesso di tale informazione. Diversamente, vanno segnalati anche i crediti oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo e di cui il Fisco non è ancora a conoscenza.