La proroga dei versamenti del secondo acconto IRPEF dovuto entro il 30 novembre 2023, con slittamento al 16 gennaio 2024, riguarda anche i contribuenti forfettari. Il provvedimento è contenuto nel DL 145/2023, approvato dal Governo contestualmente alla Manovra finanziaria.
L’agevolazione, come noto, riguarda tutte le Partite IVA con ricavi inferiori ai 170mila euro. La Circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate ne dettaglia le regole applicative, spiegando quali sono i contribuenti compresi e quelli esclusi dal rinvio.
Oltre ai soggetti oltre soglia di fatturato, non rientrano nella proroga le società di capitali e gli enti non commerciali, mentre non sono citati tra gli esclusi i contribuenti in regime forfetario, che di conseguenza possono versare gli acconti d’imposta entro metà gennaio.
Vediamo tutto.
Proroga acconti IRPEF: Partite IVA ammesse ed escluse
L’articolo 4 del DL 145/2023 rinvia, per il solo periodo d’imposta 2023, il versamento dell’acconto IRPEF di novembre che riguarda «le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro». Per questi soggetti, il termine slitta al 16 gennaio 2024. E’ possibile pagare anche in cinque rate mensili di pari importo, la prima il 16 gennaio e le successive il 16 dei mesi seguenti.
Per i contributi previdenziali e assistenziali permane il termine ordinario del 30 novembre 2023.
Partite IVA ammesse al rinvio
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la nozione di persone fisiche titolari di partita IVA ricomprende lavoratori autonomi, imprenditori individuali, imprenditori titolari di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, collaboratori familiari e coniuge del titolare dell’impresa familiare non gestita in forma societaria (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Il riferimento al secondo acconto IRPEF non esclude coloro che pagano l’acconto dell’imposta sulle persone fisiche in un’unica soluzione.
Partite IVA escluse dal rinvio
Sono esclusi dalla proroga al 16 gennaio 2024 della scadenza ordinaria del 30 novembre 2023 per il secondo o unico acconto IRPEF 2023:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA, ad esempio i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali;
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro (per chi esercita più attività con diversi codici ATECO o conduce un’attività da lavoro autonomo e un’altra d’impresa, si considera la somma dei ricavi e dei compensi).
- i soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esempio le società di capitali e gli enti non commerciali.
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Come si vede, fra le esclusioni non rientrano i contribuenti forfettari, ai quali di conseguenza si applica la proroga.