La comunicazione di irregolarità che precede la cartella esattoriale vera e propria viene inviata solo in presenza di incertezze sui dati dichiarati, mentre non arriva al contribuente se sono emerse imposte non versate grazie ai controlli automatizzati.
A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27724 del 2 ottobre 2023, esprimendosi in merito al ricorso presentato da una società destinataria di una cartella di pagamento ma non della notifica della comunicazione di irregolarità.
La mancata notifica preventiva, quindi, è legittima in assenza di incertezze relative alla dichiarazione dei redditi, ad esempio nel caso in cui dai controlli automatizzati emerga un’imposta non versata.
Solo qualora emergano dubbi e incertezze sui dati dichiarati, invece, il Fisco è tenuto a invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti attraverso l’invio di una comunicazione preventiva.
Secondo la Cassazione, precisamente, l’articolo 6 dello Statuto del contribuente non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in qualunque situazione, ma solo:
Quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione.