Per gli immobili in disuso (collabenti) c’è sempre diritto all’esenzione IMU, mentre per i fabbricati rurali strumentali bisogna prevedere una riduzione allo 0,1% per tutti i soggetti passivi. Inoltre, la conduzione associata di terreni non fa perdere l’agevolazione IMU ai coltivatori diretti e IAP.
Sono tutti chiarimenti contenuti in una specifica Risoluzione 4/DF del Ministero delle Finanze, che ha risposto a quesiti i materia IMU per i fabbricati rurali. Vediamo nel dettaglio.
Fabbricati collabenti esenti IMU
La prima interpretazione fornita riguarda l’IMU sugli immobili collabenti, che erroneamente alcuni Comuni tassano alla stregua dei terreni edificabili.
Il ministero spiega che, essendo in Catasto Edilizio Urbano o Fabbricati (seppur privi di rendita) nella categoria F/2 (immobili diroccati e ruderi caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante) sono a a tutti gli effetti “Fabbricati”. La circostanza che siano però “privi di rendita” li porta ad essere esclusi da imponibilità IMU.
In secondo luogo, proprio perché sono e restano “Fabbricati”, non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece quei Comuni che li assimilano ai “terreni edificabili”. Il MEF cita anche alcuni pronunciamenti di Cassazione che vanno in questa direzione. Per esempio, l’ordinanza 28581/2020 ribadisce che il fabbricato collabente:
oltre a non essere tassabile ai fini IMU come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.
Fabbricati rurali strumentali con IMU 0,1%
I fabbricati strumentali rurali pagano IMU ridotta allo 0,1%, che i Comuni possono eventualmente azzerare. Ci sono amministrazioni che però chiedono anche ulteriori requisiti. Per esempio, che il contribuente abbia la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) e presenti documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola. Inoltre, disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale.
Il MEF ritiene infondata la pretesa e sottolinea che l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale. Di conseguenza, è destituita di ogni fondamento la richiesta di documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola, così come non rileva l’eventuale comodato.
Per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, è dirimente la sola risultanza catastale.
Conduzione associata terreni: resta l’esenzione IMU
Infine, la conduzione associata di terreni agricoli – in genere regolata da contratto di rete agricolo o di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali – non fa perdere il diritto all’esenzione IMU. E’ il terzo chiarimento fornito dalla risoluzione.
In questi casi, infatti, il coltivatore diretto, lo IAP e la società agricola che hanno stipulato i contratti conducono (seppur in forma associata) i terreni oggetto di esenzione, per cui non viene meno il requisito oggettivo per applicare l’esonero d’imposta riservato a coltivatori diretti e IAP.
Nel rispetto delle condizioni che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, dunque, non viene meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione dell’esenzione IMU.