C’è tempo fino al 30 novembre per portare a termine le cessioni del credito d’imposta relativi ai bonus edilizi, ricorrendo alla remissione in bonis.
Come previsto dal Decreto Cessioni, infatti, giovedì 30 novembre scadono i termini per la remissione in bonis che riguarda il tardivo adempimento della comunicazione delle opzioni alternative alla detrazione del bonus.
Remissione in bonis per comunicazione di cessione o sconto
La prima opzione è quella prevista dall’articolo 2-ter del Dl n. 11/2023. L’operazione può essere effettuata dai contribuenti che avrebbero voluto avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura ma non hanno inviato la comunicazione entro il 31 marzo 2023 (relativamente alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite che riguardano le spese sostenute nel 2020 e 2021).
Remissione per asseverazione sismica
La seconda opzione è quella prevista dall’articolo 2-quinquies del Dl n. 11/2023. La remissione in bonis è infatti possibile anche in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per ridurre il rischio sismico, partendo dalle spese sostenute nel 2022.
Il cessionario del credito deve essere un soggetto qualificato: banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate in Italia.
Come pagare le sanzioni previste
Per perfezionare l’istituto della remissione, lo ricordiamo, è necessario versare 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata entro la scadenza del 31 marzo 2023.
Come chiarito dalla circolare E 27/2023, il contribuente che per errore ha pagato un solo importo di 250 euro per più irregolarità, può ricorrere alla remissione in bonis anche e dopo le comunicazioni purché entro il 30 novembre 2023.