Nuovo calendario dichiarazione dei redditi, modelli semplificati, precompilata estesa, due mesi di sospensioni tributarie, sanzioni proporzionate alla violazione: sono alcune delle novità 2024 di riforma fiscale.
Vediamo in dettaglio le principali in arrivo.
Nuovo calendario per la Dichiarazione dei Redditi
L’obiettivo di Governo è quello di velocizzare controlli e rimborsi fiscali. Anche per questo viene anticipata la data di inizio della stagione dichiarativa. Dal 2024, sarà resa disponibile telematicamente, entro il 30 aprile, la dichiarazione precompilata anche per le persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e da pensione, con i medesimi benefici in materia di controlli per chi accetta il modello senza modifiche.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi si unifica per i diversi modelli: l’invio entro il 30 settembre non varrà solo per il 730 ma anche per Redditi PF e IRAP. Per i soggetti IRES (le imprese) il termine diventerebbe l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta: se coincidente con l’anno solare, la dichiarazione andrebbe presentata entro fine settembre.
Dal 2025, le dichiarazioni IRAP dovrebbe poter essere presentate dal 1° aprile al 30 settembre, il Modello 770 dal 1° aprile al 31 ottobre.
Semplificazione dei modelli dichiarativi
Il decreto semplifica i modelli per le dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP e IVA), estendendo il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.
Si semplifica poi la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica per i forfettari.
Dichiarazione precompilata più semplice
Vengono introdotte nuove semplificazioni per il 730 precompilato di lavoratori e pensionati. Un nuovo percorso guidato fornirà indicazioni analitiche, in modo che il contribuente possa confermarle o eventualmente modificare i dati presentati in un’apposita area riservata de portale dedicato alla dichiarazione precompilata. Dopo questo passaggio, la dichiarazione da presentare sarà compilata automaticamente.
Queste nuove funzionalità saranno progressivamente rese disponibili anche agli intermediari, con modalità da definire insieme al Garante Privacy.
Altre novità di riforma fiscale di prossima attuazione
Nuove finestre di sospensione di invio cartelle esattoriali e atti fiscali: non solo tre settimane in agosto ma l’intero mese, a cui si aggiunge anche dicembre. In questi periodi l’Agenzia delle Entrate non invierà cartelle, lettere di compliance, comunicazioni su controlli automatizzati o formali e liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
E poi ancora:
- versamenti minimi IVA e ritenute sui redditi da lavoro autonomo con la soglia che si innalza a 100 euro;
- alle misure di contrasto dell’elusione ed evasione fiscale e alle sanzioni tributarie si applicherà il principio di proporzionalità;
- si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte (con un mese in più);
- sale a 70mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e 50mila euro annui per i crediti per imposte dirette e IRAP.
Nuovo Statuto del Contribuente
- Viene istituita la figura del Garante Nazionale del Contribuente e viene rafforzato il valore legislativo dello Statuto del Contribuente, che prevale nel caso di dubbi interpretativi in materia tributaria.
- Vengono caricati nuovi dati nel Cassetto Fiscale, che conterrà tutti gli atti e le comunicazioni (anche quelli che al momento non sono ricompresi).
Irretroattività delle disposizioni tributarie
- Nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
- le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
- il regime dell’annullabilità sostituisce quello vigente della nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;
- si disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”:
- tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);
- si delineano la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
- i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
- è possibile prevedere la motivazione anche per relationem;
- gli atti della riscossione devono contenere i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati con riguardo agli interessi.