Nel Decreto Asset appena approvato in via definitiva dalla Camera non c’è la proroga del Superbonus al 110% per i condomini, mentre viene confermata quella al 31 dicembre per le villette. E’ anche previsto un nuovo adempimento per chi ha crediti non più utilizzabili, con l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Queste novità di carattere legislativo si aggiungono a quelle di prassi, in materia di annullamento delle opzioni per spalmare la detrazione su dieci anni, o per l’utilizzo del credito in compensazione. E alla ripartenza della piattaforma per la cessione dei crediti di Posta Italiane.
Facciamo il punto.
Le attuali regole sul Superbonus
Attualmente il Superbonus è al 90% (dal primo gennaio), scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Non ci sono motivi per ritenere che il Governo intenda modificare queste scadenze, anzi a più riprese sono state esclusi potenziamenti della misura.
In alcuni casi, le regole consentono di continuare ad utilizzare la detrazione al 110% anche nel 2023. Per esempio, i lavori in condominio deliberati entro il 18 novembre 2022 e Cilas presentata entro la fine del 2022, oppure delibera approvata fra il 19 e il 24 novembre 2022 e Cilas presentata al 25 novembre 2022.
In sede di conversione in legge del Decreto Asset era stato presentato un emendamento per un proroga, che però non è passato. Quindi, per questi lavori il termine di applicazione della detrazione al 110% resta il 31 dicembre. Se l’intervento prosegue oltre questa data, alle spese sostenute dal 2024 si applica la detrazione del 70%.
C’è invece la proroga al 31 dicembre per i lavori sulle villette. Consente di utilizzare fino al 31 dicembre il Superbonus con aliquota al 110% per terminare i lavori sulle unifamiliari, ma solo nei casi in cui era già stato effettuato almeno il 30% dei lavoro al 30 settembre 2022. In relazione ai lavori sulle villette si sono succedute diverse proroghe: prima il 30 marzo, poi 30 settembre, ora la fine dell’anno.
Comunicazione crediti incagliati
Sempre il Decreto Asset introduce un nuovo adempimento comunicativo per i crediti incagliati. I contribuenti devono comunicare al Fisco la non utilizzabilità del credito, a meno che questa non dipenda da cause diverse dal decorso dei termini. La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall’evento che da origine alla non utilizzabilità del credito. Il nuovo adempimento si applica dal prossimo primo dicembre.
Se la conoscenza dell’evento che determina l’impossibilità di cedere il credito è precedente a questa data, la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024. Poi, da dicembre, varrà sempre il termine dei 30 giorni. Per la mancata comunicazione è prevista una sanzione di 100 euro. Anche questa misura diventa definitiva con l’approvazione della legge di conversione, ma in realtà è già in vigore perchè contenuta nel testo originario del decreto.
Annullamento rateazione o compensazione crediti
Ci sono poi novità per chi le aziende che avevano scelto di spalmare la detrazione in dieci anni o di utilizzare i crediti edilizi in compensazione, e ha cambiato idea.
Dal 5 ottobre, sulla Piattaforma cessione crediti è attiva la procedura per annullare le opzioni precedentemente scelte. Può succedere ad esempio che il cessionario riesca a smobilizzare il credito invece che utilizzarlo come detrazione o compensarlo. In questi caso deve annullare l’opzione presentando richiesta sulla Piattaforma cessione crediti.
Sulle procedure ci sono indicazioni nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre.
La ripartenza della cessione del credito a Poste Italiane
Infine, è stata riattivata il 3 ottobre la piattaforma per la cessione del credito a Poste Italiane. Il servizio è rivolto alle persone fisiche che effettuano una prima cessione. Non è quindi utilizzabile da coloro che invece il creduto lo hanno acquistato, o alle imprese che hanno effettuato lo sconto in fattura. Bisogna anche essere titolari di un conto Bancoposta. La domanda si presenta online.
Ogni persone può cedere al massimo 50mila euro di crediti d’imposta, anche in più operazioni. Chi aveva già effettuato precedente cessione del credito a Poste italiane non può superare, comprese le vecchie operazioni, i 150mila euro. Quindi, se aveva ceduto meno di 100mila euro ha ancora 50mila di crediti cedibili, se aveva ceduto più di 100mila euro potrà cedere solo la differenza fra 150mila e la somma delle precedenti cessioni.
Il corrispettivo varia a seconda della tipologia del credito ceduto. Per il Superbonus al 110%, è pari a 94 euro ogni 110 euro, per le altre agevolazioni edilizie che consentono la detrazioni spalmata su cinque anni è pari a 84,5 euro ogni 100, per le detrazione spalmabili su dieci anni è di 70 euro ogni 100 euro.