Con la pubblicazione del Decreto Energia sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre, sono entrate in vigore le disposizioni che permettono ai soggetti IVA di mettersi in regola per l’omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
La sanatoria consioste nell’applicazione di sanzioni ridotte, come previsto dal ravvedimento operoso, anche per le violazioni già riscontrate dall’Amministrazione finanziaria (articolo 4, Dl n. 131/2023).
Le violazioni sanabili
La possibilità di regolarizzazione riguarda le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi, come previsto dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997. Un esempio di beneficiario? Il commerciante che ha ricevuto un pagamento senza emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta.
Le violazioni regolarizzate non saranno conteggiate per l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.
Condizioni per la regolarizzazione
L’agevolazione può essere applicata alle irregolarità riscontrate fino al 31 ottobre 2023, a condizione che il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre prossimo.
Sono escluse le violazioni per le quali siano state eventualmente già applicate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.
Ricordiamo che il ravvedimento è utilizzabile anche per violazioni già constatate, salvo il caso in cui sia stato già notificato un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni o di accertamento, oppure in caso di comunicazioni di irregolarità dovuti a controllo formale.