Ufficiale la proroga di versamento per la Rottamazione quater: c’è tempo fino al 18 dicembre per pagare prima e seconda rata. La novità è stata inserita nel Decreto Anticipi approvato in via definitiva alla Camera.
I contribuenti che hanno aderito alla Definizione Agevolata (concessa dalla tregua fiscale inserita in Manovra 2023) ma poi non sono riusciti a saldare in tempo una delle due rate, evitando la decadenza dal beneficio se pagano entrambe entro la nuova scadenza.
Proroga Rottamazione quater: rientro nella tregua fiscale
Nel provvedimento di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, al nuovo articolo 4-bis (Differimento di termini per definizioni agevolate) è ora previsto che:
Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.
La proroga permette dunque di rientrare nella tregua fiscale anche per chi non aveva pagato entro fine ottobre o fine novembre (con tolleranza fino al 5 dicembre).
Queste prime due rate erano le più alte (più ravvicinate ed ognuna pari al 10% del totale dovuto) rispetto alle altre 16 (distribuite su quattro anni e di pari importo).
Non ci sono invece variazioni per le prossime scadenze, che restano fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 30 agosto e 30 novembre di ogni anno. Le rimanenti 16 rate si pagano infatti a cadenza trimestrale.
Nuovo calendario pagamenti per la Definizione Agevolata
I contribuenti che in fase di adesione alla definizione agevolata hanno optato per la rateizzazione del debito, hanno ricevuto la Comunicazione delle somme dovute assieme al piano quinquennale e ai primi 10 bollettini precompilati. Gli importi da pagare sono dunque quelli indicati ma con la scadenza, per entrambi i primi due pagamenti, prevista per il 18 dicembre 2023.
La proroga (termine straordinario) non contempla però altre dilazioni, mentre alle successive scadenze (che invece sono ordinarie) si applica comunque una tolleranza di cinque giorni (art. 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119/2018).
Il superamento delle prossime scadenze (compresa l’eventuale proroga), comporterà l’immediata e definitiva decadenza dalla rateazione, con la ripresa delle normali attività di riscossione.