Il contribuente che riceve un decreto ingiuntivo ha la possibilità di opporsi, purché l’opposizione sia presentata nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa, che in questo caso è contenuta nel Codice di Procedura Civile.
Il decreto ingiuntivo, detto anche ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario emesso da un giudice che intima al debitore di versare una certa somma di denaro o consegnare una certa quantità di beni.
Il debitore ha la facoltà di opporsi al decreto ingiuntivo, proponendo l’opposizione al Tribunale di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto di citazione notificato al ricorrente.
L’articolo 645 del Codice di Procedura Civile, infatti, sottolinea che:
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
Per quanto riguarda la tempistica, l’opposizione può essere presentata entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. In seguito all’opposizione, inoltre, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice e l’udienza per la comparizione delle parti deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
L’opponente, inoltre, può richiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione del decreto ingiuntivo, che diventa esecutivo nel momento in cui l’opposizione viene rigettata.