Le imprese che non hanno chiesto il bonus energia entro lo scorso 16 marzo hanno ancora tempo per rimediare. Entro il 30 settembre è possibile presentare la remissione in bonis, pagando la relativa sanzione di 250 euro.
L’Agenzia dellle Entrate ha riaperto a fine giugno il canale telematico per effettuare la comunicazione e le istruzioni sono contenute nella Risoluzione 27/2023 dello scorso 19 giugno.
Entro il 20 settembre bisogna invece comunicare alle Entrate la cessione dei crediti maturati per le spese del terzo e quarto trimestre 2022.
Bonus Energia Imprese: remissione in bonis entro settembre
L’adempimento riguarda le imprese che hanno i requisiti per utilizzare i bonus energia relativi al secondo semestre 2022 e previsti dai Decreti Aiuti bis, ter e quater (decreti 115/2022, 44/2022, e 176/2022).
L’importo del credito spettante andava comunicato all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 16 marzo. La remissione in bonis consente di sanare il mancato invio di questa comunicazione. La scadenza, come detto, è il 30 settembre.
La remissione in bonis non è invece consentita nel caso in cui in relazione al bonus energia siano state contestate violazioni o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Come si effettua la comunicazione al Fisco
Bisogna effettuare la procedura per la remissione in bonis utilizzando gli appositi strumenti del Fisco:
- software disponibile sul portale dell’Agenzia (“Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022”);
- procedura web nell’area riservata del portale (seguendo il seguente percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”).
La remissione in bonis si completa pagando la sanzione di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”.
Sempre entro il 30 settembre, ma dopo aver effettuato la remissione, si può infine utilizzare i crediti d’imposta in compensazione.
Cessione del credito entro il 20 settembre
La cessione del bonus, alternativa alla fruizione diretta, è soggetta ad alcune condizioni:
- deve avvenire solo “per intero” nei confronti di altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”
- la cessione prevede per le imprese beneficiarie la richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno accesso al credito
- il bonus ceduto deve essere utilizzato con le stesse modalità previste per il cedente, cioè in compensazione tramite F24.
Comunicazione della cessione del credito
La comunicazione della cessione del tax credit deve essere inviata dal professionista che appone il visto di conformità, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ed il modello approvato lo scorso 27 giugno 2023.
Se non è richiesto il visto di conformità, l’invio deve essere effettuato dal beneficiario del credito, ossia dal cedente, che comunque si può fare sostituire da un delegato incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.