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Bollo su fatture elettroniche: regole e scadenze di settembre, ottobre e novembre

di Anna Fabi

7 Settembre 2023 09:02

Entro il 10 settembre modifica elenco fatture secondo trimestre, pagamento imposta di bollo il 2 ottobre o il 30 novembre: tutte le nuove regole.

L’appuntamento di fine mese con il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche slitta a lunedì 2 ottobre, perchè il 30 settembre è sabato.

Ma nel frattempo c’è un altro adempimento che riguarda il bollo sulle e-fatture: entro il 10 settembre i contribuenti possono modificare l’elenco B delle fatture con i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista. Normalmente questa operazione viene effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, quando il termine di fine luglio slitta al 10 settembre.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono i due adempimenti.

Imposta di bollo: le nuove scadenze

Il pagamento dell’imposta di bollo del 2 ottobre riguarda le fatture di aprile, maggio e giugno. Si applicano le novità del Decreto Semplificazioni (dl 73/2022), in base a cui da quest’anno è salito a 5mila euro, dai precedenti 250 euro, il tetto per effettuare il pagamento cumulativo.

Nel dettaglio, se l’imposto di bollo sulle fatture del primo trimestre non supera i 5mila euro, è possibile versare l’intera somma dovuta entro il 30 settembre (che come detto quest’anno slitta al 2 ottobre). Se invece l’imposta del semestre è sotto i 5mila euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.

Di conseguenza, la scadenza del 2 ottobre riguarda tutti coloro che devono pagare un’imposta di bollo inferiore a 5mila euro per le fatture del primo trimestre, ma sopra questa cifra nell’intero semestre.

Calendario bollo e-fatture 2023

Periodo
di riferimento
Scadenza bollo
oltre 5mila euro
Scadenza bollo
sotto 5mila euro
Primo trimestre 31 maggio 30 settembre
Secondo trimestre 30 settembre 30 novembre
Terzo trimestre 30 novembre
Quarto trimestre 28 febbraio anno seguente

Modifica ed estremi fatture: entro il 10 settembre

Le fatture sono consultabili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi“. L’Agenzia delle Entrate le pubblica entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre, divise in due elenchi. L’elenco A contiene le fatture non modificabili (perchè è stato compilato il campo relativo all’assolvimento del bollo virtuale). L’elenco B contiene le fatture assoggettate all’imposta di bollo che però non riportano l’indicazione prevista nel campo dedicato al bollo virtuale.

Fino al 10 settembre il contribuente può modificare questo elenco indicando quali fatture elettroniche, fra quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Calcolo imposta dovuta su e-fatture

Sulla base di questi elenchi, entro il 20 settembre il Fisco effettua il calcolo dell’importo dovuto. In tabella, il riepilogo di regole e scadenze sopra descritte.