Terminato il periodo estivo, l’Agenzia delle Entrate riprende le sue attività consuete e per i contribuenti inizia un periodo denso di scadenze da rispettare.
Nel solo mese di settembre 2023, ad esempio, gli appuntamenti sono numerosi e coinvolgono la tregua fiscale, l’IVA ma anche il Canone RAI e non solo.
Lo scadenzario ufficiale del mese si attiva il giorno 4 settembre, che segna la data di ripartenza dei controlli fiscali promossi dall’Agenzia delle Entrate, con i relativi versamenti dovuti.
I pagamenti segnalati dagli avvisi bonari e dalle comunicazioni d’irregolarità potranno essere saldati entro 30 giorni dalla notifica.
- Scadenze fiscali: il calendario di settembre 2023
- Adempimenti contabili
- Liquidazione e versamento IVA
- Versamento imposte sostitutive
- Imposte sui redditi delle Partite IVA
- Cedolare secca
- Versamenti IRAP
- Versamenti IRES
- Canone Rai
- Ravvedimento dichiarazione dei redditi
- Acquisto energia con crediti d’imposta
- Definizione agevolata liti tributarie
- Rimborsi IVA
- Altri versamenti
Scadenze fiscali: il calendario di settembre 2023
Qui di seguito una sintesi delle principali scadenze fiscali di settembre 2023. Nei successivi paragrafi entreremo nel dettaglio di ciascun adempimento.
Scadenza | Adempimento fiscale |
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15 settembre |
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18 settembre |
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20 settembre |
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28 settembre |
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30 settembre |
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Adempimenti contabili
Data di scadenza: 15 settembre
Metà mese è il punto di riferimento per alcuni adempimenti contabili per diverse categorie di soggetti. I soggetti IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese precedente, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso periodo.
Le associazioni come ASD e Pro-loco devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.
Infine, gli esercenti del commercio al minuto devono registrare le operazioni per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale nel mese precedente.
Liquidazione e versamento IVA
Data di scadenza: 18 settembre
- Liquidazione e versamento mensile dell’IVA: questa è una procedura standard in cui i soggetti passivi devono liquidare e versare l’IVA relativa al mese precedente, usando il codice tributo 6008.
- Vendite a distanza tramite piattaforme online: i soggetti passivi che agevolano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop attraverso piattaforme online devono anch’essi effettuare la liquidazione e il versamento dell’IVA relativa al mese precedente.
- Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: gli enti pubblici soggetti a vincoli di tesoreria unica devono effettuare il versamento dell’IVA relativa al mese precedente.
- Split payment: questo meccanismo riguarda il versamento dell’IVA derivante dalla scissione dei pagamenti, sia per soggetti passivi che per pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA. Si basa su disposizioni specifiche dell’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
- Versamento della rata saldo IVA 2022: gli enti pubblici con vincolo di tesoreria unica devono effettuare il versamento della settima rata del saldo dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2022, con un interesse mensile dell’1,98%.
- Soggetti che hanno esternalizzato la contabilità: questi soggetti devono liquidare e versare l’IVA relativa al secondo mese precedente.
- Versamento rata del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale: questo riguarda il versamento della settima rata del saldo dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2022, risultante dalla dichiarazione annuale, con un interesse mensile dell’1,98%.
Versamento imposte sostitutive
Data di scadenza: 18 settembre
- Versamento imposta sostitutiva su somme erogate ai dipendenti: si tratta del versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
- Regime forfetario agevolato – Versamento 4ª rata: è previsto il versamento della quarta rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP, come saldo per l’anno 2022 e primo acconto per l’anno 2023, con applicazione degli interessi al 0,84%.
- Versamento imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi: si tratta del versamento della quarta rata dell’imposta sostitutiva su plusvalenze e altri redditi diversi, come previsto dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), con applicazione degli interessi al 0,84%.
- Titolari di partita IVA – Versamento 3ª rata: i titolari di partita IVA devono effettuare il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva su plusvalenze e altri redditi diversi, con applicazione degli interessi al 0,62%.
- Titolari di partita IVA con maggiorazione: in questa situazione, i titolari di partita IVA devono versare la terza rata dell’imposta sostitutiva su plusvalenze e altri redditi diversi, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, insieme all’applicazione di interessi al 0,51%.
- Regime forfetario agevolato – Versamento 3ª rata: è previsto il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP, come saldo per l’anno 2022 e primo acconto per l’anno 2023, con applicazione degli interessi al 0,62%.
- Regime forfetario agevolato con maggiorazione: In questa situazione, il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva è accompagnato da una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, insieme all’applicazione di interessi al 0,51%.
- Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Versamento 3ª rata: Questi soggetti devono effettuare il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, come saldo per l’anno 2022 e primo acconto per l’anno 2023, con applicazione degli interessi al 0,62%.
- Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità con maggiorazione: in questa situazione, il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva è accompagnato da una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, insieme all’applicazione di interessi al 0,51%.
Imposte sui redditi delle Partite IVA
Data di scadenza: 18 settembre
Subito dopo la metà del mese è il termine da ricordare per il pagamento da parte delle Partite IVA della terza rata delle imposte sui redditi.
Cedolare secca
Data di scadenza: 18 settembre
Titolari di Partita IVA – Versamento 3a Rata “Cedolare Secca” (Saldo 2022 e Primo Acconto 2023):
- Versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”.
- La rata copre sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,62%.
Titolari di Partita IVA – Rata “Cedolare Secca” con Maggiorazione
- Versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca” con una maggiorazione giornaliera dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- La rata copre sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,51%.
Versamenti IRAP
Data di scadenza: 18 settembre
Il 18 settembre è la scadenza per il versamento dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) relativo a diverse situazioni, includendo sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con l’applicazione di interessi. Ecco una sintesi delle scadenze IRAP principali:
- Versamento 4ª rata IRAP per saldo 2022 e primo acconto 2023: si tratta del versamento della quarta rata dell’IRAP, che rappresenta sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con l’applicazione di interessi all’0,84%.
- Titolari di partita IVA – Versamento 3ª rata Irap per saldo 2022 e primo acconto 2023: i titolari di partita IVA devono effettuare il versamento della terza rata dell’IRAP, che costituisce sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con l’applicazione di interessi all’0,62%.
- Titolari di partita IVA con maggiorazione: in questa situazione, i titolari di partita IVA devono versare la terza rata dell’IRAP, che rappresenta sia il saldo per il 2022 che il primo acconto per il 2023, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, insieme all’applicazione di interessi al 0,51%.
- Soggetti Ires con presentazione della dichiarazione IRAP: questi soggetti devono effettuare il versamento della terza rata dell’IRAP, che costituisce sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con l’applicazione di interessi all’0,62%.
- Soggetti Ires con maggiorazione: In questo caso, i soggetti IRES devono versare la terza rata dell’IRAP, che rappresenta sia il saldo per il 2022 che il primo acconto per il 2023, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, insieme all’applicazione di interessi al 0,51%.
Versamenti IRES
Data di scadenza: 18 settembre
Sempre il 18 settembre scade il versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) per diverse situazioni, inclusi il saldo per l’anno 2022 e il primo acconto per l’anno 2023, con l’applicazione di interessi. Ecco una sintesi delle scadenze IRES principali:
- Soggetti IRES – Versamento 3ª rata per saldo 2022 e primo acconto 2023 dell’IRES: questo riguarda il versamento della terza rata dell’IRES, che rappresenta sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con l’applicazione di interessi all’0,62%.
- Soggetti IRES con maggiorazione – Versamento 3ª rata per saldo 2022 e primo acconto 2023 dell’IRES: in questa situazione, i soggetti IRES devono versare la terza rata dell’IRES, che costituisce sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, insieme all’applicazione di interessi al 0,51%.
- Società “di comodo” – Versamento 3ª rata della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota ordinaria dell’IRES: queste società devono effettuare il versamento della terza rata della maggiorazione IRES del 10,5%, che rappresenta sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con l’applicazione di interessi all’0,62%.
- Società “di comodo” con maggiorazione – Versamento 3ª rata della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota ordinaria dell’IRES: in questa situazione, le società “di comodo” devono versare la terza rata della maggiorazione IRES del 10,5%, che costituisce sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, insieme all’applicazione di interessi al 0,51%.
- Soggetti IRES – Versamento saldo 2022 e primo acconto 2023 dell’IRES: questo riguarda il versamento della quarta rata dell’IRES, che rappresenta sia il saldo per l’anno 2022 che il primo acconto per l’anno 2023, con l’applicazione di interessi all’0,84%.
Canone Rai
Data di scadenza: 20 settembre
Il 20 settembre rappresenta l’ultima data utile per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
Data di scadenza: 30 settembre
- Canone Rai Trattenuta ai Pensionati: versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati.
- Canone Rai Trattenuta ai Pensionati (Enti Pubblici con Vincolo di Tesoreria Unica): versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati.
Ravvedimento dichiarazione dei redditi
Data di scadenza: 28 settembre
Il 28 settembre è l’ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi con modello Redditi PF 2023 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.
Acquisto energia con crediti d’imposta
Data di scadenza: 30 settembre
La fine di settembre rappresenta anche il termine ultimo per l’utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo e al quarto trimestre 2022.
Definizione agevolata liti tributarie
Data di scadenza: 30 settembre
Il 30 settembre scade il termine per versare la prima o unica rata prevista per la definizione agevolata delle liti tributarie.
Rimborsi IVA
Data di scadenza: 30 settembre
Termine ultimo il 30 settembre per richiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro per beni e servizi acquistati o importati.
Questa richiesta può essere presentata da soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea o in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità.
Inoltre, è possibile richiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia per beni e servizi acquistati e importati da soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea.
La presentazione dell’istanza per il rimborso dell’IVA deve essere effettuata seguendo le procedure previste.
Altri versamenti
Data di scadenza: 18 settembre
Acconto IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata:
- Versamento della quarta rata dell’acconto d’imposta, calcolato come il 20% dei redditi soggetti a tassazione separata indicati nella dichiarazione, senza ritenuta alla fonte.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,84%.
IRPEF:
- Versamento del primo acconto per l’anno 2023 e saldo per l’anno 2022.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,84%.
Titolari di Partita IVA:
- Versamento della terza rata dell’acconto Irpef su redditi soggetti a tassazione separata, calcolato come il 20% dei redditi indicati nella dichiarazione, senza ritenuta alla fonte.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,62%.
- Versamento della terza rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e primo acconto per l’anno 2023.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,51% con una maggiorazione giornaliera dello 0,40% come interesse corrispettivo.
Titolari di Partita IVA (Opzione 2):
- Versamento della terza rata dell’acconto Irpef su redditi soggetti a tassazione separata, calcolato come il 20% dei redditi indicati nella dichiarazione, senza ritenuta alla fonte.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,62%.
- Versamento della terza rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e primo acconto per l’anno 2023.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,51% con una maggiorazione giornaliera dello 0,40% come interesse corrispettivo.
Addizionale Regionale all’IRPEF (dovuta per l’anno d’imposta 2022):
- Versamento della quarta rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,84%.
Addizionale Comunale all’IRPEF (Saldo 2022 e Primo Acconto 2023):
- Versamento della quarta rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,84%.
Titolari di Partita IVA (Addizionale Regionale):
- Versamento della terza rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2022.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,62%.
Titolari di Partita IVA (Addizionale Comunale):
- Versamento della terza rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,62%.
Titolari di Partita IVA (Opzione 2) (Addizionale Regionale):
- Versamento della terza rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2022.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,62%.
- Versamento della terza rata dell’addizionale regionale all’IRPEF con una maggiorazione giornaliera dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,51%.
Titolari di Partita IVA (Opzione 2) (Addizionale Comunale):
- Versamento della terza rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023.
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,51% con una maggiorazione giornaliera dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Soggetti IRES (Tassa Etica):
- Versamento della terza rata dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica).
- Applicazione degli interessi al tasso dello 0,62%.
Imposta sugli Intrattenimenti:
- Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Tobin Tax su Strumenti Finanziari Derivati e Valori Mobiliari:
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente.
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, nonché titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente.
- Versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi, valori mobiliari e strumenti finanziari derivati effettuate nel mese precedente.
Tobin Tax su Strumenti Finanziari Derivati e Valori Mobiliari (Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF):
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate dai soggetti deleganti fino al 31 luglio.
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati dai soggetti deleganti fino al 31 luglio.
Versamento Rata del Saldo IVA:
- Versamento della settima rata del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2022, risultante dalla dichiarazione annuale.
- Applicazione di una maggiorazione dell’1,98% mensile a titolo di interessi.
Versamenti delle ritenute operate dai sostituti d’imposta nel mese precedente: questi versamenti riguardano diverse tipologie di redditi, come interessi, redditi di capitale, perdita di avviamento commerciale, riscatti di polizze vita, premi e vincite, cessione di titoli e valute, redditi di capitale diversi, rendite AVS. Inoltre, sono in scadenza i versamenti dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, così come l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta.