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Credito IVA e sanatoria liti pendenti: il Fisco detta le regole

di Alessandra Gualtieri

31 Agosto 2023 10:12

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Tregua fiscale liti pendenti e rigenerazione di crediti IVA dopo un atto di recupero: interpello dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni del caso.

Un contribuente può “rigenerareun credito IVA oggetto di un atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate, impugnato precedentemente. L’accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti riguarda però solo le sanzioni collegate al tributo e agli interessi, dopo aver versato separatamente l’imposta dovuta, riportando poi il credito nel rigo VL40 del modello IVA.

Questa è la sintesi di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 422 del 30 agosto 2023.

Recupero del credito di imposta tramite sanatoria

Nel caso oggetto di interpello, un’azienda aveva ricevuto un atto con cui l’Agenzia delle Entrate mirava a recuperare un credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione nel 2020, poiché superiore al limite ammissibile. L’azienda impugnava l’atto di recupero depositando il ricorso in Commissione tributaria.

La richiesta di chiarimento inoltrata dall’azienda al Fisco riguardava dunque la possibilità di risolvere la controversia con il Fisco attraverso la definizione agevolata delle “liti tributarie pendenti” al 1° gennaio 2023 – prevista dall’articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197/2022 (la Manovra 2023) – e versando il 90% del valore della controversia.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta al sopra citato interpello, l’Agenzia delle Entrate ha dunque delineato gli ambiti applicativi della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, confermando che l’istituto è applicabile anche alle contestazioni riguardanti il recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

Tuttavia, il versamento delle somme dovute per l’adesione alla “tregua fiscale” ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, nel caso in cui la società voglia “rigenerare” il credito IVA da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà prima pagare l’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla lite riguardante l’imposta stessa.

Conclusioni

La controversia, ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ai sensi del comma 191 dello stesso articolo 1 (con la sanatoria delle liti pendenti), presentando solo la domanda.

Se la società decide di rigenerare il credito IVA con queste modalità, potrà poi riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo versato corrispondente a quanto recuperato con l’atto.