La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla validità della cartella di pagamento che non presenta il calcolo preciso degli importi dovuti e degli interessi maturati.
Secondo l’ordinanza n. 18426 del 28 giugno 2023, infatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la cartella di pagamento è congruamente motivata se fa seguito all’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, anche se riguardo gli importi dovuti richiama semplicemente l’atto precedente.
La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Le cose cambiano, invece, se la cartella costituisce il primo atto riguardante la richiesta di interessi: in questo caso, infatti, per soddisfare l’obbligo di motivazione è necessario riportare in modo dettagliato sia l’importo monetario richiesto, sia la base normativa relativa agli interessi richiesti.
È anche necessario indicare la decorrenza dalla quale sono dovuti gli accessori, anche senza specificare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.