Per gli immobili che aspirano a ottenere i benefici fiscali del Superbonus, non è un requisito richiesto in fase di avvio lavori quello del cambio di residenza, che invece va necessariamente portato a termine dopo la conclusione degli interventi edilizi.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato flessibilità su questo punto, come sottolineato nella risposta all’interpello del 10 luglio scorso, che richiama i contenuti della circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.
Superbonus e requisito “prima casa”
In base alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un quesito che interessava un immobile inagibile, l’ente ha chiarito:
Se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus viene accordato per le spese sostenute per gli interventi in questione, a condizione che lo stesso immobile sia destinato ad abitazione principale alla fine dei lavori.
Per quanto riguarda il requisito dell’immobile come abitazione principale, si deve fare riferimento alla definizione fornita dal comma 3-bis, articolo 10 del TUIR.
Definizione di “Abitazione Principale”
Secondo il TUIR, l’abitazione principale è:
quella in cui la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, risiedono abitualmente.
Fruizione del Superbonus
Nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l’accesso al Superbonus per i lavori sulle abitazioni unifamiliari, è possibile beneficiare dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2023.
Questo vale anche se il cambio di residenza, necessario per soddisfare il requisito dell’abitazione principale, avviene al termine dei lavori.