I lavoratori italiani transfrontalieri pagano le imposte in Italia, con una franchigia innalzata a 10mila euro rispetto ai precedenti 7mila 500. Ci sono però da considerare sia i vincoli sulla definizione di “lavoratore transfrontaliero” (non basta essere residente in Italia e lavorare in un paese confinante), sia le norme fissate dalle singole convenzioni contro le doppie imposizioni.
Sulla materia è di recente intervenuto il Fisco, che ha fornito delle importanti precisazioni tramite la Circolare 25/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Chi sono i transfrontalieri
Il riferimento normativo sulla tassazione applicabile ai lavoratori transfrontalieri è l’articolo 1, comma 175, della legge 147/2013. E’ la norma che prevede la franchigia, innalzata poi a 10mila euro dalla legge 83/2023. I lavoratori frontalieri, chiarisce la circolare, sono:
- residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero per svolgere la propria prestazione lavorativa, in zone di frontiera (Francia, Austria, San Marino, Vaticano) o Paesi limitrofi (Principato di Monaco).
Imposizione fiscale per transfrontalieri
Tutti i paesi sopra citati (tranne Città del Vaticano e Principato di Monaco), hanno una convenzione con l’Italia contro le doppie imposizioni. Ecco quali sono le disposizioni fondamentali ivi contenute.
Convenzione Italia-Austria
Molto in sintesi, il lavoratore transfrontaliero è tassato nello stato di residenza. Quindi, un residente in Italia che quotidianamente va a lavorare in Austria è tassato in Italia. Sia la sede di lavoro sia la residenza devono essere nei pressi della frontiera.
Convenzione Italia Francia
La regola di basa è sempre la stessa, la definizione di zona frontaliera identifica con precisione le Regioni italiane e i Dipartimenti francesi che danno diritto alla tassazione transfrontalieri. In pratica, la sede di lavoro e la residenza devono essere in una Regione italiana confinante con la Francia, oppure in un Dipartimento francese confinante con l’Italia.
Convenzione Italia e San Marino
Qui si applica la regola della tassazione concorrente. In pratica, il paese di tassazione definitiva è quello di residenza. Ma anche l’altro stato può applicare un’imposizione fiscale, che non sarà replicata nell’altro paese. IN pratica, c’è l’esenzione sulle tasse già pagate nell’altro paese. Nel dettaglio, un residente in Italia che lavora a San Marino può pagare una parte di imposte a San Marino, e su questa quota avrà un credito d’imposta in Italia.
Convenzione Italia-Svizzera
Qui ci sono una serie di recenti aggiornamenti sulla tassazione sulle doppie imposizioni. Fino alla fine del 2023, si applica la regola prevista dalla vecchia convenzione per cui il residente in Italia che lavora in Svizzera paga le tasse nel paese elvetico. Per essere considerato transfrontaliero, però, deve risiedere in un Comune italiano che si trova al massimo a 20 km dai Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. Se il Comune italiano di residenza è a oltre 20km da uno dei tre Cantoni, si applica invece la tassazione italiana (con franchigia di 10mila euro).
La nuova convenzione, siglata nel 2000, entrerà invece in vigore nel 2024. Prevede regole sui residenti in Svizzera che vengono a lavorare in Italia. E introduce il principio della tassazione concorrente.
Il lavoratore residente in Svizzera che lavora in Italia deve risiedere nel paese elvetico in uno dei tre Castoni sopra citati e lavorare in Italia in una regione di confine, quindi Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano. In questo caso, paga le tasse in Italia, con una riduzione pari al 20%.
Il residente in Italia che va a lavorare in Svizzera successivamente al primo gennaio 2024, paga le tasse in Svizzera ma sempre con riduzione del 20% (in pratica, paga l’80% del dovuto in base alla legge fiscale Svizzera) ed è sottoposto a imposizione fiscale anche in Italia, con credito d’imposta per la parte pagata in Svizzera.