Cambiano le modalità di gestione dei versamenti relativi alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (legge 28 giugno 2012, n. 92 – isopensione) e all’indennità mensile erogata ai lavoratori esodati a seguito di contratti di espansione (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
L’INPS comunica infatti le nuove procedure e modalità di versamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto dai datori di lavoro.
Isopensione e contratti di espansione
Il riferimento di legge per le prestazioni di accompagnamento alla pensione (isopensione) è l’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, mentre per l’indennità mensile erogata ai lavoratori in esodo a seguito di contratti di espansione è l’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Il dettaglio della nuova funzionalità disponibile sul “Portale prestazioni atipiche”, accessibile dal Portale Prestazioni esodo, è contenuto nel messaggio 14 agosto 2023, n. 2952.
I datori di lavoro esodanti dovranno dunque trasmettere ogni mese i flussi UNIEMENS relativi al periodo interessato, secondo le nuove disposizioni.
Il “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato aggiornato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico e la registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione.
L’importo della prestazione deve essere versato con bonifico. Le coordinate IBAN sono riportate nella schermata del prospetto pagamenti, “Riepilogo Importi dovuti”.
L’importo relativo alla contribuzione deve essere versato con il modello “F24”, disponibile dopo il versamento (sezione “Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”).
Importo dovuto a titolo di unica soluzione
Il versamento in unica soluzione imposto alle aziende è una forma di garanzia rispetto agli impegni assunti dal datore di lavoro, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, tra l’altro, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%.
Per le indennità di espansione, in caso di versamento in unica soluzione, gli importi dovuti sono comunque determinati considerando una maggiorazione del 15% almeno.
A fine prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel piano di esodo, l’INPS effettuerà la verifica l’importo versato, procedendo all’eventuale rimborso o alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.