C’è un nuovo adempimento sulla cessione dei crediti edilizi nel decreto Omnibus approvato dal Governo lo scorso 7 agosto. Riguarda coloro che hanno acquistato crediti attraverso lo sconto o la cessione (previsti dall’articolo 121 del dl 34/2020) ma non hanno potuto utilizzarli per motivi differenti dal decorso dei termini.
Nel momento in cui interviene l’evento che determina la non utilizzabilità del credito, va effettuata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Crediti incagliati: nuovo adempimento per i cessionari
La disposizione è contenuta nell’articolo 25 del Decreto Legge 104/2023 e si applica dal primo dicembre 2023. Non ci sono ancora moduli e procedure per effettuare la nuova comunicazione: saranno disposti da apposito provvedimento.
L’obbligo di comunicazione interviene solo se l’impossibilità di utilizzare il credito è determinata da cause diverse dalla decorrenza dei termini.
I provvedimenti attuativi, prevedibilmente, dettaglieranno le cause ostative dell’utilizzo che determineranno la necessità di effettuare questo nuovo adempimento.
Scadenze e sanzioni per inadempienti
Le regole di base sono però già previste dal decreto. Nel dettaglio: il contribuente avrà 30 giorni di tempo per comunicare all’Agenzia delle Entrate di non poter più utilizzare il credito acquistato.
Se l’evento si verifica prima del prossimo primo dicembre, data di prima attuazione del nuovo adempimento, i 30 giorni decorrono da questo termine, quindi la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024.
E’ anche prevista una sanzione per la mancata comunicazione, pari a 100 euro.