Per favorire le procedure di mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono previsti incentivi fiscali a favore delle parti che raggiungono l’accordo.
Le procedure per presentare le relative domande sono contenute in due decreti del ministero della Giustizia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto.
Crediti d’imposta per negoziazioni e mediazioni
Il primo decreto contiene le istruzioni di domanda di credito d’imposta ed il loro riconoscimento nei casi previsti dall’articolo 20 del dlgs 28/2010 e dall’articolo 21-bis del dl 83/2015, a seguito dell’entrata in vigore del DL 149/2022.
Questi crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione, fino a limite massimo di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24mila per quelle giuridiche.
- Quando una procedura di conciliazione giunge a buon fine, il credito d’imposta spettante è commisurato all’indennità corrisposta, fino a 600 euro per procedura;
- in caso di mediazione obbligatoria, è commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato, nei limiti dei parametri forensi, sempre con tetto a 600 euro.
- In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
Sono inoltre riconosciuti anche le seguenti agevolazioni:
- per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, un credito d’imposta fino a 518 euro, comparato al contributo unificato versato dalla parte, per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
- per l’organismo di mediazione, un credito d’imposta da calcolare in base all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di 24mila euro.
Come fare domanda
La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato, tramite la piattaforma accessibile del sito web giustizia.it.
- Per il bonus relativo alla negoziazione assistita obbligatoria conclusa con successo, la domanda deve contenere anche i dati della negoziazione e dell’accordo.
- Nel caso in cui lo stesso contribuente richieda più crediti di imposta, deve presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito da far valere (il decreto reca precise indicazioni per ciascuna tipologia di domanda).
Il ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste.
Credito d’imposta per gratuito patrocinio
Il secondo decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
In sintesi, spetta la metà del compenso stabilito dai parametri forensi.
L’avvocato può scegliere se fruire del credito di imposta, utilizzandolo in compensazione, oppure emettere fattura elettronica intestata al ministero della Giustizia.