Il termine di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso IRPEF da parte del contribuente decorre dalla data dei singoli versamenti in acconto, se questi risultano non dovuti o non dovuti in quella precisa misura.
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la richiesta di rimborso delle trattenute sul credito previdenziale maturato avanzata da un contribuente in seguito alla ricezione di un “prospetto esaustivo dei conteggi effettuati”, sebbene le trattenute fossero state effettuate ben oltre i 48 mesi dalla presentazione dell’istanza.
Secondo i giudici, per la prescrizione dei termini di richiesta non rileva la data della notifica fiscale al contribuente (prospetto dei conteggi effettuati dall’Amministrazione finanziaria) ma la data delle trattenute oggetto di potenziale rimborso, che devono ricadere necessariamente nei 48 mesi precedenti all’istanza.
La Cassazione, anche facendo riferimento a una sentenza precedente, ha dunque spiegato che:
Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell’imposta complessivamente dovuta.