La disciplina che regola il ravvedimento operoso prevede la possibilità per il contribuente di rimediare agli errori di versamento e sanare la propria situazione pagando l’imposta dovuta con una sanzione ridotta.
Il diritto a ottenere un rimborso delle imposte e delle sanzioni versate con il ravvedimento operoso, tuttavia, è possibile in un solo caso, vale a dire in presenza di “indebito oggettivo“: l’indebito, in altre parole, è oggettivo nel memento in cui la prestazione eseguita non era dovuta.
Come stabilito dall’articolo 1428 del Codice Civile sulla rilevanza dell’errore, infatti:
L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.
Il ravvedimento operoso, inoltre, può essere messo in atto solo se la violazione non è stata già contestata e non sono iniziati ispezioni e verifiche di accertamento, regolarizzando omissioni ed errori pagando in modo spontaneo le imposte dovute, gli interessi maturati e la sanzione ridotta.