L’Agenzia delle Entrate riattiva il codice tributo per recuperare in compensazione i crediti residui maturati sul versamento degli acconti relativi ai trattamenti di fine rapporto, e sopprime invece, su richiesta dell’INPGI, una serie di altri codici relativi ai contributi dei giornalisti.
Le indicazioni sono contenute in due nuovi provvedimenti di prassi.
Riattivo codice tributo per acconti TFR
La risoluzione 42/2023 ripristina il codice tributo 1250, che era stato cancellato con la risoluzione 18/2023 dello scorso mese di aprile. Ora, in seguito all’individuazione di alcune fattispecie residuali, ne ha disposto la riattivazione, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento degli acconti d’imposta per i trattamenti di fine rapporto (articolo 3, commi 211 e seguenti, legge 662/1996).
Il codice tributo 1250, denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”, è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce l’operazione. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.
Soppressione codici tributo aboliti
La risoluzione 43/2023, invece, sopprime una serie di codici tributo in seguito all’avvenuta cessazione della gestione da parte dell’INPGI del Fondo Integrativo contrattuale “ex fissa”. Sono in tutto 25 codici, che riguardano il modello F24 Accise e il modello F24 enti pubblici.
Abolizione codici tributo per F24 Accise
- FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”,
- FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”,
- F001 – “Contributi Fondo Integrativo”,
- F002 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi”,
- F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”,
- F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”,
- FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”,
- FV02 – “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”,
- FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”,
- FR01 – “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”,
- FR02 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”,
- FR03 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI”,
- FR04 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”,
- FRV1 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”,
- FRV2 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”,
- FRS1 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo” – Gruppo RAI”, per l’F24 accise.
Abolizione codici tributo per F24 Enti pubblici
- FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”,
- FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”,
- F001 – “Contributi Fondo Integrativo”,
- F002 – “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”,
- F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”,
- F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”,
- FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”,
- FV02 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”,
- FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.