Per beneficiare dell’IVA al 4%sui veicoli adattati agli invalidi non è necessario presentare una copia della certificazione medica. Bastano la patente (che contiene le indicazioni sugli adattamenti al veicoli) e un atto notorio attestante che nel quadriennio non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con aliquota agevolata.
La precisazione è contenuta nella Risoluzione 40/2023 dell’Agenzia delle Entrate, che risponde alla richiesta di consulenza giuridica di un’associazione attiva nella mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
IVA ridotta per auto invalidi
Sulle cessioni e le importazioni di veicoli con determinati requisiti di cilindrata “adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie” si applica l’IVA agevolata al 4% (articolo 1 legge 97/1986).
Nel corso del tempo, sono intervenute diverse semplificazioni, da ultimo, l’articolo 1-bis del decreto 121/2021 che consente di beneficiare dell’IVA al 4% presentando una copia semplice della patente di guida posseduta a patto che essa contenga l’indicazione degli adattamenti da apportare al veicolo prescritti dalla commissione medica.
I documenti al concessionario per l’IVA al 4%
In conseguenza di questa semplificazione, non si possono chiedere ulteriori documentazioni, come ad esempio la certificazione medica, per riconoscere l’agevolazione. In particolare, i richiedenti «non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre».
In realtà, chiarisce la circolare, basta anche il foglio rosa con la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, fermo restando che il beneficio della riduzione dell’aliquota decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo».