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Crediti Energia in compensazione: i codici tributo

di Anna Fabi

10 Luglio 2023 14:18

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Come utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti energetici acquisiti per il secondo trimestre 2023: i codici tributo per i cessionari.

La risoluzione n. 41/E del 7 luglio 2023 ha introdotto i nuovi codici tributo (7751, 7752, 7753 e 7754) che permettono ai cessionari dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 4 del Dl n. 34/2023, di utilizzare in compensazione tramite il modello F24 i bonus acquisiti relativi al IIQ 2023.

Vediamo a cosa corrispondono, come utilizzarli e per chi sono riservati.

Codici tributo per cessionari di crediti d’imposta energia

Come noto, anche per il secondo trimestre 2023, i beneficiari delle agevolazioni sulle bollette energetiche possono ottenere un tax credit, a determinate condizioni, come ristoro sui rincari subiti nel periodo di riferimento, a causa dell’aumento dei costi energetici.

Il bonus in questione, riservato alle imprese, può essere utilizzato in compensazione o ceduto per intero a terzi. Ebbene, i cessionari di tali bonus potranno utilizzare tali crediti utilizzando i nuovi codici tributo.

I codici tributo devono essere indicati nel modello F24 per beneficiare del contributo straordinario. Il provvedimento del 27 giugno 2023 ha infatti esteso le regole per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta al secondo trimestre di quest’anno.

Come usare i nuovi codici tributo

I quattro nuovi codici tributo permettono ai cessionari di utilizzare i bonus relativi al secondo trimestre 2023, in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I codici per i bonus in compensazione

  • 7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
  • 7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • 7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • 7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

La procedura da seguire

I bonus risultanti dalle comunicazioni di cessione devono essere inviati all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti su richiamati.

Le Entrate effettuano controlli automatizzati per verificare che l’importo del credito utilizzato in compensazione non superi l’importo disponibile per ciascun cessionario.

Se l’importo supera il disponibile, il modello F24 viene rifiutato.