La Rottamazione quater non si può pagare utilizzando in compensazione crediti fiscali. Si possono utilizzare esclusivamente le modalità previste dalla Legge di Bilancio, che non contemplano la possibilità di compensazione, né verticale né orizzontale.
Il chiarimento viene fornito dall’Agenzia delle Entrate, con interpello 372/2023.
Definizione agevolata 2023: come pagare
La definizione agevolata è regolamentata dalla legge 197/2022, la manovra economica, che al comma 242 prevede che il pagamento possa essere effettuato nei seguenti modi:
- domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
- bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
- allo sportello, presso le sedi dell’agente della riscossione.
Con ogni evidenza, sottolinea il Fisco, il dettato normativo contempla solo il pagamento con le modalità sopra descritte, resta pertanto escluso il ricorso all’utilizzo in compensazione tramite Modello F24.
Rottamazione quater: somme dovute non compensabili
C’erano già state precisazioni analoghe in occasione della Rottamazione ter (circolare 25/E), con l’esclusione della possibilità di pagare le rate utilizzando i crediti d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico.
Il nuovo interpello risponde alla domanda di un contribuente che chiedeva di poter compensare verticalmente alcune cartelle relative all’evasione IVA e orizzontalmente altre pendenza sanabili con la rottamazione.
Le compensazioni verticali consentono di utilizzare i crediti derivanti dalla stessa tipologia di imposta, quelle orizzontali invece riguardano il pagamento (sempre utilizzando crediti in compensazione) di tributi di natura diversi. Nessuna delle due opzioni è applicabile alla rottamazione.
Alluvionati a parte, ricordiamo che le somme rottamate possono essere pagate in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre, oppure in 18 rate, di cui le prime due il 31 ottobre e i 30 novembre pari al 10% della somma dovuta. Il debito residuo si divide in rate di pari importo che vengono pagate trimestralmente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
I termini per la presentazione delle domande sono scaduti lo scorso 30 giugno, la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rottamazione arriverà entro il 30 settembre.