Il termine della proroga per i versamenti tributari del 30 giugno e del 20 luglio, nelle zone alluvionate è il 20 novembre, così come previsto dal decreto legge 61/2023.
Le sospensioni fiscali per i residenti nei Comuni alluvionati riguardano anche le somme dovute in seguito ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi: tutti i chiarimenti nelle nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
Rate senza maggiorazioni fino al 20 novembre
La prima FAQ riguarda l’ipotesi in cui il contribuente scelga di pagare le imposte nelle scadenze ordinarie effettuando la rateazione originaria: ebbene, fino al 20 novembre 2023 non pagherà comunque maggiorazioni e interessi, così come non le pagano gli alluvionati che decidono invece di di approfittare della proroga e pagare entro la nuova scadenza.
In pratica, chi mantiene la rateazione originaria pagherà soltanto sui dieci giorni che intercorrono dal 20 al 30 novembre, gli interessi (maggiorazione dello 0,40%).
Somme dovute sulle dichiarazioni: stop fino al 4 settembre
La sospensione dei termini vale anche per le somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni nei comuni indicati nell’Allegato 1 al Decreto Alluvione.
Il riferimento è all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 che dispone la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
Quindi, se arriva un accertamento sulle dichiarazioni il cui termine scade all’interno nel periodo sopraindicato, scatta la sospensione. Considerando anche la sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre, i termini di sospensione nei comuni alluvionati si estendono fino al 4 settembre.
Ravvedimento speciale: proroga e interessi
Infine, c’è una nuova precisazione che invece non riguarda solo il Decreto Alluvione ma tutti i contribuenti che hanno aderito al ravvedimento speciale sulle dichiarazioni dei redditi 2021 e degli anni precedenti (tregua fiscale). E’ la misura prevista dai commi da 174 a 178 della legge di Bilancio 2023, che concede la regolarizzazione con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale.
Questi contribuenti possono avvalersi della proroga del versamento della seconda e terza rata rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre 2023 prevista dal DL 34/2023 anche se hanno già versato la prima rata entro il 31 marzo.
In considerazione del fatto che il termine per il versamento della prima rata è stato spostato a fine settembre, sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono comunque dal 1° ottobre.