La detrazione prevista nell’ambito dei Bonus edilizi per le operazioni di ristrutturazione può essere trasferita agli eredi in caso di morte del beneficiario, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Un recente chiarimento riguarda invece l’anno d’imposta a partire dal quale scatta il passaggio della detrazione in presenza dei requisiti, ossia la detenzione effettiva di un titolo di godimento: nell’anno del decesso del titolare originario del bonus casa, la relativa detrazione fiscale si trasferisce ai suoi eredi nello stesso anno, perchè è sufficiente il possesso dell’immobile al 31 dicembre dell’anno in corso.
Il Fisco è intervenuto più volte per chiarire questo aspetto relativo alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come anche Sismabonus e Bonus Mobili, specificando quando è possibile trasferire le agevolazioni nel caso di decesso del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/2022, si era già espressa in merito chiarendo la normativa relativa al “trasferimento dell’immobile mortis causa”:
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
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Il trasferimento delle detrazioni avviene anche se l’unità immobiliare non è stata acquisita per successione, ma apparteneva già al patrimonio dell’erede, che in qualità di proprietario dell’immobile vanta un vincolo giuridico che lo autorizza a beneficiare dell’agevolazione.