Il ravvedimento speciale previsto dalla tregua fiscale (comma 174 della legge 197/2022) – che consente di pagare un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni, con dilazione in otto rate di pari importo – non può essere applicato per irregolarità relative all’imposta sull’intrattenimento (ISI) perché, come per le imposte di registro, non sono oggetto di dichiarazione.
La precisazione è contenuta nella risposta a un interpello posto all’Agenzia delle Entrate (28/2023) in relazione a liti pendenti per mancato versamento ISI per gli anni dal 2015 al 2019.
Ravvedimento speciale: quando si applica
Il ravvedimento speciale consente di sanare violazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedente, ma «restano esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento».
Di conseguenza, non si può applicare a tributi o imposte per le quali non è prevista l’indicazione in dichiarazione dei redditi.
Al contribuente in questione il Fisco aveva contestato, per gli stessi anni, anche errori nell’applicazione IVA. In questo caso, la violazione è sanabile con il ravvedimento speciale perché l’imposta sul valore aggiunto è oggetto di specifica dichiarazione.
Liti pendenti senza sanatoria: in quali casi
Se la sanatoria sulle liti pendenti applicata tramite ravvedimento speciale non si può applicare a tributi o imposte per le quali non è prevista l’indicazione in dichiarazione dei redditi, per lo stesso principio non si potrà applicare ai casi di omissione del versamento di una imposta di registro né a quella sugli intrattenimenti (è il caso esaminato dall’interpello).
Ravvedimento operoso come alternativa
L’Agenzia delle Entrate precisa che, per queste violazioni resta comunque la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso ordinario, previsto dall‘articolo 13 del dlgs 472/1997. In particolare, con il ravvedimento lungo (da 30 giorni a un anno di ritardo) scatta una sanzione pari al 3,75%.