Dichiarazione Redditi 2023: chiarimenti dal Fisco su detrazioni e visto di conformità

di Anna Fabi

20 Giugno 2023 08:00

logo PMI+ logo PMI+
Nuove regole e dettagli operativi per la corretta compilazione della Dichiarazione dei Redditi 2023 in due nuove Circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Una maxi-guida fiscale alla dichiarazione dei redditi 2023: l’ha pubblicata l’Agenzia delle Entrate tramite due distinte Circolari (nn. 14/E e 15/E) con una serie di nuovi dettagli utili al contribuente e ha chi presta assistenza fiscale, come CAF e intermediari.

Le nuove indicazioni riguardano in particolare il visto di conformità, le ritenute dei sostituti d’imposta, le detrazioni da inserire nel quadro E del modello 730 dedicato a Oneri e spese e la relativa documentazione da conservare o presentare ai fini del visto, specificando tutti i riferimenti normativi e di prassi che riguardano le singole fattispecie analizzate.

Attenzione: oneri e spese con diritto nel 2023 a deduzione dal reddito, crediti d’imposta e detrazioni edilizie (Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate, Ecobonus e Superbonus) saranno oggetto di ulteriori circolari esplicative di prossima emanazione.

Documenti per il visto di conformità

Le due nuove circolari  offrono in primis indicazioni che riguardano le recenti novità fiscali in materia di visto di conformità: in base alle modifiche introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge 73/2022, sono previste alcune deroghe all’obbligo di conservare la documentazione fiscale da parte dei Caf e degli intermediari.

Per la precisione, se il contribuente ha presentato la dichiarazione senza modifiche, non è necessario conservare i documenti relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi. Se invece sono state effettuate modifiche, è necessario conservare la documentazione per tutti gli oneri, anche se erano già indicati nella precompilata e non sono stati modificati.

Visto di conformità per il Superbonus

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente che vuole portare in detrazione i crediti derivanti da Superbonus, laddove non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione, può procedere con la trasmissione telematica del modello tramite un intermediario abilitato anche diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità sulla documentazione che certifica la sussistenza dei presupposti per il diritto al 110.

Nuove detrazioni IRPEF nel 730 precompilato

Per quanto riguarda le detrazioni, le novità riguardano l’inserimento in precompilata delle seguenti nuove voci:

  • Contributi per il riscatto del corso ITS Academy dei familiari a carico;
  • Credito di imposta per attività fisica adattata (AFA);
  • Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy;
  • Erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore;
  • Erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
  • Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale.

Trattamento integrativo IRPEF in busta paga

Un nuovo chiarimento è dedicato anche al trattamento integrativo fino a 1.200 euro riconosciuto ai lavoratori con imposta dovuta per redditi da lavoro dipendente e assimilati superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, qualora il  reddito complessivo non superi 15mila euro.

Se invece il reddito ricade nello scaglione compreso tra 15.001 e 28mila euro, allora occorre verificare che la somma di una serie di detrazioni IRPEF (tra cui quelle del mutuo) sia maggiore dell’imposta lorda. In questo caso, comunque, il trattamento è determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Dall’anno d’imposta 2022 si fa distinzione tra interessi passivi per mutui prima casa, costruzione e/o ristrutturazione prima casa e interessi per prestiti o mutui agrari riferiti a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2021 e quelli successivi

Per la corretta indicazione dell’importo degli interessi passivi relativi a un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga bisogna far riferimento alla data di stipula del contratto del mutuo.