Fra le spese con diritto a detrazione edilizia nella dichiarazione dei redditi 2023 ci sono anche gli interventi per abbattimento di barriere architettoniche di edifici esistenti, al 75% per ogni unità immobiliare, in cinque rate annuali di pari importi.
Ad analizzare il bonus barriere, applicabile anche per ristrutturare bagno e cambiare infissi (perché l’intervento rispetti le regole tecniche del DM 236/1989) è la Circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, dedicata ai bonus edilizi nel 730/2023.
Bonus barriere 2023 al 75%
Si applica per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche di immobili già esistenti, i tetti di spesa variano da 30mila a 50mila euro.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Si tratta di una detrazione ad ampio raggio, che deve rispondere a specifici requisiti (previsti dal DM 236/1989) ma che è applicabile a diverse tipologie di intervento edilizio. E che è compatibile anche con lo sconto in fattura.
Sui materiali si applica l’IVA ridotta al 4% anche senza essere portatori di handicap.
Bonus Barriere anche al 110%
In realtà, alle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici è anche possibile applicare il Superbonus al 110%, ma solo se i lavori rappresentano al prosecuzione di interventi già iniziati negli anni precedenti. Quindi, nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto nel 2022 spese per interventi che rappresentano il prosieguo di lavori già avviati, può scegliere:
- se fruire del Superbonus al 110% nel limite di spesa di 96mila euro, comprensivo delle spese 2021 per il medesimo intervento,
- oppure fruire della nuova detrazione del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma, secondo i massimali del caso:
- 50mila euro per edifici unifamiliari o unità all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti;
- 40mila euro per ogni unità di edifici composti da due a otto unità (vanno moltiplicati 40mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- 30mila euro per ogni unità in edifici composti da più di otto unità (moltiplicati per il numero delle unità).
Per il resto, le regole applicative sono le stesse previste per il bonus ristrutturazioni edilizie.
Quando è applicabile il Bonus Barriere architettoniche
L’agevolazione spetta al proprietario dell’immobile, al titolare di altro titolo idoneo (affitto, comodato, e via dicendo), oppure la familiare convivente. La detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato, con le stesse regole previste per i familiari conviventi.
In ogni caso, la detrazione è fruibile da chi ha effettivamente sostenute le spese ed è intestatario dei bonifici. Se il familiare non è intestatario del bonifico può usare la detrazione se nella fattura è comunque indicata la quota di spese che ha sostenuto.
Il bonifico parlante
Il bonifico bancario deve contenere i seguenti elementi:
causale del versamento (va indicato l’articolo 16-bis del TUIR), codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
La compilazione del 730
In dichiarazione dei redditi, bisogna obbligatoriamente indicare:
- dati catastali identificativi dell’immobile;
- estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
- altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Attenzione: fatture e ricevute vanno conservate per almeno cinque anni, ed esibite su eventuale richiesta del Fisco.
Casi particolari
Concludiamo elencando alcuni casi particolari evidenziati nella circolare sulla spettanza dell’agevolazione ristrutturazioni edilizie (e abbattimento barriere architettoniche), in alcuni casi particolari (decesso, vendita, cambio di proprietà dell’immobile).
- Vendita o donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione: le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
- Decesso del titolare: il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
- Spese sostenute da inquilino o comodatario: la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
- Familiare convivente: conserva il diritto alla detrazione anche se viene ceduta l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi;
- Diritto di usufrutto, oneroso o gratuito: le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.
- Vendita e contestuale usufrutto: le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.