Fra i provvedimenti per sostenere le popolazioni delle zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpite dal maltempo di maggio c’è la proroga di tre mesi per aderire alla Rottamazione quater nel più vasto quadro della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e di termini amministrativi.
Per rientrarvi è necessario avere residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato 1 del Decreto Alluvione (Decreto legge n. 61/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023.
Proroga Rottamazione quater per alluvionati
La domanda di adesione può dunue essere presentata fino al 30 settembre per chi risiede nei territori in stato d’emergenza, rispetto al termine ordinario di fine giugno che vale per gli altri contribuenti. Sono differiti di tre mesi anche i termini per la comunicazione di accoglimento e per il versamento delle somme dovute da questi particolari contribuenti.
Quindi, il Fisco rispondere alla domanda di adesione delle persone che risiedono nelle zone alluvionate (ossia nei comuni indicati nell’Allegato 1 al Decreto Alluvione) entro il 31 dicembre 2023, mentre la prima o unica rata andrà pagata entro il 31 gennaio 2024, la seconda entro febbraio 2024 e le successive con cadenza trimestrale.
Le prime due rate sono pari ognuna al 10% del dovuto e la somma residue si rateizzano in 16 versamenti tra loro di pari importo.
Le nuove scadenze AdER
L’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) ha ha aggiornato le FAQ pubblicate sul portale ricordando le nuove scadenze. Nel biennio 2023/2024 per le popolazioni alluvionate le date in calendario sono le seguenti:
- 30 settembre 2023: termine per presentare domanda di rottamazione quater;
- 31 dicembre 2023: risposta dell’Agenzia delle Entrate con la quantificazione del debito e gli importi dell’eventuale rateazione;
- 31 gennaio 2024: prima rata, pari al 10% oppure, per chi ha effettuato questa scelta in sede di presentazione della domanda, unica rata;
- 29 febbraio 2024: seconda rata al 10%:
- 31 maggio 2024: terza rata (un sedicesimo della somma restante dopo le prime due rate);
- 31 luglio 2024: quarta rata di pari importo rispetto alla terza;
- 30 novembre 2024: quinta rata di pari importo.
Ricordiamo che la definizione agevolata prevista dalla Manovra 2023 (commi 231 e seguenti legge 197/2022) prevede che siano rottamabili i debiti affidati all’agente della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, pagando per intero la somma originariamente dovuta ma senza sanzioni e interessi.
Sospensione cartelle e riscossione
- Prevista la sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.
- Sospesi anche i versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023
- Sospesi infine i versamenti delle rate in scadenza nello stesso periodo, se derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio oppure riferite a somme dovute a titolo di Rottamazione-ter e Definizione agevolata per le risorse proprie UE.
I pagamenti riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.