Il visto di conformità “ora per allora” non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate ma va conservato per eventuali controlli, essendo finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario.
Lo precisa l’Amministrazione finanziaria in una nuova faq pubblicata il 6 giugno 2023.
Il dubbio nasceva dalla potenziale confusione con il visto di conformità ordinariamente apposto dal professionista incaricato, il quale invia le comunicazioni delle opzioni di cessione credito o sconto in fattura quale condizione necessaria per l’esercizio dell’opzione stessa, in relazione ad operazioni da Superbonus o altri crediti fiscali derivanti da agevolazioni edilizie.
La forma di rilascio del visto di conformità è dunque libera ma è necessario che il professionista, prima di tale rilascio, abbia già effettuato la comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto MEF 164/1999.
L’attestazione può essere inviata al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.
Nel documento attestante il rilascio del visto devono essere indicati sia il protocollo sia il numero progressivo della comunicazione dell’opzione di prima cessione o sconto, assieme ai seguenti elementi essenziali:
- codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta
- codice fiscale del condominio (se applicabile)
- codice fiscale del titolare della detrazione (cedente)
- codice fiscale del primo cessionario/fornitore
- tipologia di intervento agevolato
- anno di sostenimento della spesa
- ammontare della spesa sostenuta
- ammontare del credito ceduto.