Istituti autonomi case popolari (IACP) e cooperative di abitazione a proprietà indivisa: queste tipologie di proprietari di immobili possono continuare a utilizzare il Superbonus al 110% fino alla fine del 2023 se entro il 30 giugno avranno completato il 60% dei lavori di riqualificazione energetica ammessi all’agevolazione.
Se entro fine giugno non sarà stato effettuato il 60% dei lavori, il Superbonus spetta comunque al 110% fino a questa data, mentre successivamente i lavori possono essere agevolati solo con gli ordinari bonus edilizi.
Lo prevede l’articolo 119, comma 8-bis del decreto 34/2020, come successivamente modificato.
Superbonus 110%: deroghe e scadenze
Da quest’anno la detrazione è scesa al 90% e la norma sopra citata ne prevede la progressiva riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Ci sono però dei casi in cui si può ancora utilizzare la detrazione al 110%.
Per esempio le villette che avevano terminato il 30% dei lavori entro lo scorso 30 settembre.
Per case popolari e cooperative a proprietà indivisa l’unico vincolo è il completamento del 60% a fine giugno 2023. Viene poi dettagliato l’ambito di applicazione, che riguarda:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica: l’agevolazione al 110% spetta anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio nel quale l’istituto sta a sua volta effettuando interventi.
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.