In assenza di asseverazione di rischio sismico non è possibile accedere alle detrazioni previste dal Superbonus 110%.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, sottolineando l’obbligo di allegare anche l’asseverazione in fase di comunicazione di inizio lavori (art. 3 Dm 58/2017) allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, inderogabilmente ante operam.
Detrazione Superbonus con asseverazione ante operam
Con la risposta n. 332/2023 il Fisco spiega che vige l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento, mentre in caso di presentazione tardiva oppure mancante non è possibile ottenere il beneficio fiscale.
L’asseverazione tardiva non può essere considerata ‘’meramente’’ formale, dato che può ostacolare l’attività di controllo.
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Come sanare la mancata allegazione e comunicazione
Nè è possibile ricorrere alla Tregua fiscale (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023) per sanare il mancato adempimento, perché non si tratta di una violazione formale.
Resta la strada della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, se la violazione non è stata ancora constatata, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione. In caso di utilizzo di sconto in fattura o cessione del credito, inoltre, tale remissione andrebbe effettuata prima della comunicazione al Fisco, che se non eseguita può a sua volta essere sanata con una ulteriore remissione entro il 30 novembre 2023 (cfr. paragrafo 5.4 circolare 33/2022).
Tutti i chiarimenti, nella risposta n. 332 dell’Agenzia delle Entrate.